Continuazione riconoscibile in appello con sentenze allegate (Cass. pen. Sez. 2 n. 19648 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull’interessato l’onere di indicare e allegare gli specifici elementi dai quali possa desumersi l’identità del disegno criminoso. Tale onere non è violato quando l’atto di appello, ancorché non particolarmente specifico, richiami sentenze ritualmente prodotte dalle quali sia agevole individuare reati omogenei, commessi con modalità consimili e in un arco temporale definito. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d’appello non può disporre la sostituzione d’ufficio se la richiesta non sia stata formulata con l’atto di gravame, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., norma derogatoria di natura eccezionale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Potenza confermava il giudizio di responsabilità pronunciato dal giudice di primo grado nei confronti dell’imputato, condannandolo per il reato pluriaggravato di truffa. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura.

Con il primo motivo lamentava il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione che il Tribunale di Isernia aveva già affermato in sede di incidente d’esecuzione tra i fatti oggetto di diverse sentenze. Con il secondo motivo deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere i giudici dell’appello replicato alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Nel motivare il diniego del vincolo della continuazione, la Corte territoriale aveva censurato un’ammanco di specificità dell’istanza, richiamando il principio per cui grava sull’interessato l’onere di indicare e allegare gli elementi dell’identità del disegno criminoso. Tale principio, tuttavia, non era stato correttamente applicato al caso concreto.

Diversamente dalla fattispecie citata nella sentenza impugnata, l’istante aveva depositato l’ordinanza del Tribunale di Isernia che applicava la continuazione tra diverse sentenze, nonché i testi delle pronunce, da cui risultava agevole individuare la commissione di reati omogenei di truffa, attuati con modalità consimili tra il 2018 e il 2021. La Corte ha quindi chiarito che la documentazione allegata rendeva non impervio individuare i dati sostanziali del collegamento tra i delitti, superando la genericità del motivo d’appello.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. La richiesta di applicazione della pena sostitutiva era stata presentata soltanto all’udienza, con previo deposito di procura speciale, e non era stata formulata con l’atto d’appello. La Corte ha ribadito il principio, richiamando la giurisprudenza Sez. 2, n. 14168 del 2025, secondo cui la sostituzione delle pene detentive brevi non può essere disposta d’ufficio dal giudice d’appello, richiedendosi una specifica e motivata richiesta nell’atto di gravame. La facoltà di esprimere il consenso alla sostituzione fino all’udienza partecipata, prevista dall’art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen., non fa venir meno la necessità che la questione sia devoluta con specifico motivo di impugnazione. La Corte ha pertanto annullato la sentenza limitatamente alla continuazione, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Salerno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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