Patteggiamento in appello, pene accessorie fuori dall’accordo e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. V n. 36579 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di patteggiamento in appello disciplinato dall’art. 599-bis cod. proc. pen., sono inammissibili, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. È pertanto inammissibile il motivo che contesti la mancata rideterminazione d’ufficio delle pene accessorie fallimentari rimaste estranee all’accordo, quando la loro durata risulti comunque contenuta nei limiti di legge e la corte territoriale non fosse tenuta ad alcun obbligo di motivazione sul punto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 7 aprile 2025 pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., applicava all’imputato, chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta documentale, la pena concordata con il Procuratore generale nella misura di tre anni di reclusione, mantenendo ferma la durata delle pene accessorie quantificata in quattro anni dal primo giudice.

L’imputato ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per omessa verifica di cause di non punibilità; con il secondo, in via gradata, lamenta la mancata rideterminazione della durata delle pene accessorie, richiamando l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 216 legge fallimentare e il principio affermato dalle Sezioni unite sulla necessaria individualizzazione delle pene accessorie a durata non fissa.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione dichiara il ricorso inammissibile, muovendo dalla disciplina del patteggiamento in appello introdotta dall’art. 1, comma 56, legge n. 103/2017 e dal correlato art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., come modificato dall’art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022. In tale ambito sono proponibili i motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono invece inammissibili le censure su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento e sui vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.

La Corte richiama sul punto Sez. I n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 27817001, che delimita l’area del ricorribile alla sola ipotesi in cui la pena applicata esca dai limiti edittali o sia diversa da quella prevista dalla legge.

Su questa base il secondo motivo è giudicato inammissibile. Esso censura, per la prima volta in cassazione, la durata delle pene accessorie fallimentari, dolendosi della loro mancata rideterminazione e non della loro illegalità, che nella specie difetta perché le pene accessorie restano comunque contenute nei limiti di legge.

L’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del motivo, conferma la lettura: vi era stata rinuncia ai motivi ad eccezione di quelli inerenti la pena principale e l’accordo con il Procuratore generale era stato raggiunto sulla sola pena della reclusione, rideterminata in tre anni previo riconoscimento delle attenuanti generiche. Nessun motivo di appello e nessun riferimento alle pene accessorie era stato formulato in sede di proposta di accordo.

Ne deriva che la corte territoriale non aveva alcun obbligo di rideterminare d’ufficio le pene accessorie, né di motivare il mantenimento della loro durata in quattro anni a fronte della riduzione della pena principale. Esclusa la ricorribilità per vizio afferente l’accordo, perché le pene accessorie ne sono rimaste fuori, non è configurabile neppure il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancando qualsiasi obbligo motivazionale sul punto.

L’inammissibilità è dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 4.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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