Usura: motivi in fatto inammissibili e sufficienza dell’accettazione degli interessi (Cass. pen. Sez. II n. 36569 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di usura, il delitto di cui all’art. 644, comma 1, cod. pen. si configura anche quando l’agente “si fa dare” gli interessi usurari, essendo sufficiente la semplice accettazione degli stessi, a prescindere da chi abbia preso l’iniziativa del pagamento e dall’esistenza di una condotta induttiva. Nel giudizio di legittimità è preclusa ogni ricostruzione alternativa del fatto e ogni rivalutazione delle prove, compresa l’attendibilità della persona offesa: il controllo sulla motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica dell’esistenza di una motivazione effettiva, non contraddittoria e non manifestamente illogica. È inammissibile, per difetto di specificità ex art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il motivo che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 04.03.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catanzaro il 28.06.2024, con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di usura aggravata in danno di un terzo, esclusa l’aggravante di cui agli artt. 644, comma 5 n. 5, e 416-bis.1 cod. pen., e condannato alla pena di anni nove di reclusione ed euro 18.000 di multa.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, fondata, a suo dire, sulle sole dichiarazioni della persona offesa, asseritamente inattendibili e prive di riscontri. Ulteriori motivi hanno investito la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, con tutta evidenza, propongono questioni di fatto. La Corte ha ribadito il principio secondo cui eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, rientrando tali accertamenti nel compito esclusivo del giudice di merito. È preclusa ogni ricostruzione dei fatti diversa e alternativa rispetto a quella effettuata nei gradi precedenti, così come ogni diversa valutazione delle prove acquisite.

Il controllo sulla motivazione resta ancorato all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e si limita a verificarne l’esistenza effettiva, la non contraddittorietà e la non manifesta illogicità, oltre alla compatibilità della giustificazione con il senso comune e i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

Nel merito, la Corte ha escluso profili di contraddittorietà o illogicità della decisione impugnata. La Corte di appello aveva chiarito che la vicenda dell’acquisto del mobilio e della restituzione della caparra era del tutto autonoma e indipendente rispetto al prestito usurario. Ogni dubbio sull’attendibilità della persona offesa era superato dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, in cui l’imputato riferiva a terzi di aver prestato denaro e di ricevere interessi da anni, confermando il racconto della vittima.

Quanto all’argomento secondo cui gli interessi sarebbero stati pagati di iniziativa della persona offesa, la Corte ha richiamato l’art. 644, comma 1, cod. pen., osservando che il reato si configura anche quando l’agente “si fa dare” interessi usurari: la semplice accettazione è sufficiente, indipendentemente da chi abbia preso l’iniziativa del pagamento. I motivi difettano, inoltre, di specificità, perché non si confrontano con la ratio decidendi.

Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la pena base, pari ad anni cinque, si colloca sotto la media edittale e non richiede una motivazione specifica; l’aumento per la recidiva reiterata e infraquinquennale è determinato in misura fissa. Il quarto motivo è stato giudicato generico: il versamento di una somma a titolo di ristoro, intervenuto prima del giudizio di appello ma dopo quello di primo grado, non integra l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., né giustifica la concessione delle attenuanti generiche, stante la biografia penale dell’imputato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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