Revoca dell’affidamento in prova all’estero per rifiuto dello Stato di esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 9605 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza revoca l’ordinanza di applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi all’estero non costituisce revoca della misura per condotta incompatibile del condannato, ma rimozione di un titolo la cui efficacia era subordinata alla condizione sospensiva del riconoscimento da parte dell’autorità giudiziaria straniera. Quando l’esecuzione sia rifiutata dallo Stato di destinazione per un presupposto soggettivo attribuibile al condannato, quale la mancata titolarità del permesso di soggiorno, la revoca è legittima e non impone alcuna valutazione in ordine all’applicazione di misure alternative para-detentive, in particolare in assenza di domicilio o residenza in Italia.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con ordinanza del 26 settembre 2024, ha revocato la precedente ordinanza del 30 settembre 2021 con cui aveva applicato al condannato l’affidamento in prova al servizio sociale, da eseguirsi in Germania presso il domicilio ivi dichiarato. La misura era stata concessa in applicazione della Decisione Quadro 2008/947/GAI, recepita con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, e ne era stata espressamente subordinata l’esecuzione al riconoscimento dell’ordinanza da parte dell’autorità giudiziaria tedesca.

Il Ministero della giustizia aveva trasmesso l’informativa del Procuratore di Lipsia, che dichiarava la non eseguibilità del provvedimento italiano, tra l’altro perché il condannato non era titolare di permesso di soggiorno sul suolo tedesco. Su richiesta del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova, il Tribunale di sorveglianza ha quindi revocato l’ordinanza di applicazione della misura. Il condannato ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte chiarisce anzitutto il contenuto reale del provvedimento impugnato: esso non ha revocato la misura dell’affidamento in prova, ma ha revocato la precedente ordinanza che la applicava, la quale era espressamente sottoposta alla condizione sospensiva del riconoscimento, da parte dell’autorità giudiziaria tedesca, dell’eseguibilità del provvedimento italiano, in forza della richiamata Decisione Quadro GAI.

Tale premessa consente di inquadrare correttamente l’atto: non si tratta di revoca della misura alternativa per comportamenti con essa incompatibili, bensì di rimozione del titolo per l’impossibilità di dare esecuzione, nello Stato richiesto, alla misura disposta dall’autorità giudiziaria italiana.

La Corte rileva poi che, come lo stesso ricorso non contesta, la non eseguibilità è stata affermata dall’autorità tedesca sulla base di due concorrenti ragioni, la seconda delle quali è esclusivamente attribuibile al condannato, che non era dotato e non si è dotato del permesso di soggiorno per risiedere in quel Paese. Egli ha così reso non eseguibile il provvedimento che aveva invocato e ottenuto dall’autorità giudiziaria italiana.

Diventa quindi non decisiva la censura, peraltro definita meramente labiale, secondo cui l’autorità giudiziaria italiana sarebbe rimasta inerte di fronte alle richieste di quella tedesca. Resta comunque non contestato che l’esecuzione della misura è stata rifiutata per la mancanza di un presupposto soggettivo che attiene al condannato.

Quanto alla prospettata applicazione di una misura diversa, la Corte osserva che, in mancanza di domicilio o residenza in Italia e in considerazione del rifiuto già espresso dall’autorità giudiziaria tedesca, nessuna valutazione doveva essere compiuta per l’applicazione di misure alternative para-detentive. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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