Sequestro probatorio di impianto industriale e tempi degli accertamenti tecnici (Cass. pen. Sez. IV n. 27997 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mantenimento del sequestro probatorio su un impianto industriale è giustificato quando gli accertamenti tecnici residui, di elevata complessità e specializzazione, non siano surrogabili con valutazioni documentali e impongano la materiale disponibilità e l’immutabilità della cosa, quale fonte primaria di prova. In sede di opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi attinenti alla legittimità del provvedimento genetico, essendo la competenza sul fumus riservata al tribunale del riesame. La proporzionalità, la residualità e la minore afflittività della misura non impongono che il decreto indichi il termine di durata né i tempi delle operazioni tecniche, potendo l’interessato contestare l’eccessiva durata con istanza di restituzione. La rimodulazione progressiva degli accertamenti in base alle risultanze acquisite costituisce fisiologica dinamica investigativa e non arbitrarietà.
Il Fatto
La società ricorrente, in amministrazione straordinaria e ammessa all’uso temporaneo dell’impianto ai sensi dell’art. 104 disp. att. cod. proc. pen. e della normativa speciale sul sito siderurgico, chiedeva la restituzione dell’Altoforno 1, sottoposto a sequestro probatorio nell’ambito di indagini per incendio colposo a seguito di un evento verificatosi nel maggio 2025 su una tubiera dell’impianto.
La Procura rigettava la richiesta di revoca; il GIP del Tribunale di Taranto respingeva l’opposizione della società. Avverso tale provvedimento la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità, gradualità e residualità della misura, ritenuta protratta con finalità esplorative e a tempo indeterminato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo di ammissibilità. L’ordinanza del GIP che provvede sull’opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. è ricorribile per tutti i motivi dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., e non solo per violazione di legge, poiché manca il vaglio del tribunale del riesame. Superato questo filtro, il primo motivo è infondato.
Il sindacato di legittimità sul difetto di motivazione è circoscritto all’assenza di argomenti viziati da evidenti errori logici o da vistose incongruenze con atti del processo dotati di autonoma forza dimostrativa. Il GIP ha invece ricostruito con linearità la persistenza delle esigenze probatorie, ancorandola alla concreta evoluzione dell’indagine e alla complessità tecnica del contesto.
La Corte ritiene infondata la tesi dell’esaurimento dell’attività di indagine. La mappatura del rivestimento refrattario e le analisi chimico-fisiche sui campioni non sono esplorative, ma derivano tecnicamente dal campionamento già eseguito sulla tubiera interessata; gli accertamenti indicati nell’agosto 2025 avevano contenuto programmatico e non esaurivano l’interesse conoscitivo. Le contestazioni sulla usura dei materiali attengono al merito e sono inammissibili in sede di legittimità.
Quanto ai principi di proporzionalità e residualità, richiamando Sez. Un. n. 36072 del 2018, la Corte osserva che il prelievo in situ non è surrogabile da valutazioni su base documentale, e che la restituzione comporterebbe interventi irreversibili sulla fonte di prova. Il bilanciamento con gli interessi occupazionali e produttivi è stato operato in favore dell’effettività dell’accertamento e della sicurezza dei lavoratori. Non è richiesto che il decreto fissi il termine di durata, né i tempi delle operazioni.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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