Porto ingiustificato di coltello e consenso alla perquisizione nella tenuità (Cass. pen. Sez. 1 n. 19847 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che manchi dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, limitandosi a lamentare l’omessa applicazione dell’istituto senza indicare i presupposti da cui evincere la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale. Il fatto di particolare tenuità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto all’ipotesi di lieve entità che attenua il reato, sicché la loro valutazione non è sovrapponibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli ha condannato il ricorrente alla pena di C 2.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 4, comma 3, legge n. 110/1975 e 62-bis cod. pen., per aver portato fuori dall’abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico occultato sopra il parabrezza dell’auto condotta. La difesa, con quattro motivi, ha lamentato la carenza probatoria in ordine alla riferibilità del possesso dell’arma, l’omesso proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e l’errata dosimetria della pena. Con motivi aggiunti, ha insistito per l’applicazione della particolare tenuità anche in relazione a un reato mai contestato nel procedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati o generici. Il primo motivo è stato giudicato aspecifico perché il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza, la quale si fondava non sulla generica presenza dell’arma nel veicolo, ma sulla sua collocazione nella disponibilità esclusiva del conducente e sul riconoscimento della stessa da parte dell’imputato.

Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha rilevato che la richiesta non era stata avanzata nel giudizio di merito e che il ricorrente non aveva indicato i presupposti legittimanti l’applicazione dell’istituto. Richiamando il principio per cui la richiesta si intende implicitamente disattesa quando la struttura argomentativa della sentenza richiami elementi che escludono una valutazione in termini di particolare tenuità, la Corte ha escluso che la mera sussistenza dell’ipotesi di lieve entità possa condurre al proscioglimento. La lieve entità, che attenua il reato, e la particolare tenuità, che ne esclude la punibilità, presentano infatti una differente rilevanza offensiva.

In relazione alle attenuanti generiche, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, avendo il giudice di merito concesso il beneficio nella massima misura consentita, riducendo di un terzo la pena base. La dosimetria della pena è stata infine ritenuta insindacabile, essendo stata applicata una pena prossima al minimo edittale e congrua rispetto ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen..

I motivi aggiunti sono stati dichiarati manifestamente infondati in quanto concernenti un reato diverso, mai contestato nel presente procedimento. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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