Accertamento dattiloscopico e prova del furto in abitazione (Cass. pen. Sez. V n. 26309 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comparazione delle impronte prelevate dalla polizia giudiziaria con quelle contenute nelle banche dati non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche e si risolve in un mero accertamento di dati obiettivi, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen. Ove il soggetto che ha svolto l’attività di comparazione sia escusso in dibattimento e riferisca in ordine alla medesima, il giudice non è tenuto a disporre perizia, potendosi attenere alle emergenze esposte dal dichiarante. Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e costituisce fonte di prova anche in assenza di elementi sussidiari di conferma, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione. Non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa quando la difesa è stata messa in condizione di contrastare il contenuto della deposizione in sede di controesame.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 18/12/2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 28.10.2022 nei confronti dell’imputato per il reato di furto in abitazione aggravato, avente ad oggetto denaro, un orologio e un paio di orecchini in oro bianco, sottratti alla persona offesa.
Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione della prova indiziaria, la mancata certezza scientifica dell’accertamento dattiloscopico e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ricostruito il fondamento dell’affermazione di responsabilità, incentrato sull’identificazione del soggetto che, dopo avere rotto il vetro di una finestra, si era introdotto nell’abitazione della persona offesa. Gli organi investigativi avevano prelevato un’impronta palmare dal frammento di vetro rimasto in cucina, risultata riconducibile all’imputato attraverso la comparazione con i dati contenuti nella banca dati APFIS. Il ricorrente deduceva il difetto di traccia dell’analisi comparativa e l’assenza dell’indicazione del numero di punti di coincidenza, non colmati dalla deposizione assertiva dell’agente operante.
La Corte ha preliminarmente rilevato la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, per non avere il ricorrente allegato o trascritto integralmente il contenuto delle dichiarazioni testimoniali di cui eccepiva la genericità, richiamando Sez. 5 n. 5897 del 03/12/2020 e Sez. 2 n. 35164 del 08/05/2019. Nel merito, il rilievo difensivo è stato ritenuto infondato: il giudice di appello aveva evidenziato, con motivazione né illogica né contraddittoria, come il teste avesse riferito, proprio in sede di controesame, di avere operato con il collega firmatario della relazione dattiloscopica la selezione dei candidati presentati dall’interrogazione, individuando il numero minimo di punti di coincidenza richiesto per l’identificazione univoca.
La decisione è stata ritenuta conforme al costante orientamento di legittimità, per il quale la comparazione delle impronte si risolve in un mero accertamento di dati obiettivi ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., senza necessità di particolari cognizioni tecnico-scientifiche. Ne deriva che, ove il comparatore sia sentito in dibattimento, il giudice non è tenuto a disporre perizia. Quanto al valore probatorio, il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e prova da sé, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, costituendo prova della presenza dell’imputato sul luogo del reato in assenza di giustificazioni o prova contraria.
Nessuna violazione del diritto di difesa è stata ravvisata, poiché la difesa aveva potuto chiedere al teste di indicare in dettaglio l’iter tecnico seguito, anche alla luce della relazione dattiloscopica presente in atti. Manifestamente infondato è stato giudicato il motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: il diniego si giustifica sulla base dei soli precedenti penali o della gravità della condotta, e la corte territoriale ha correttamente valorizzato i reiterati precedenti, la recidiva reiterata e la commissione di altro furto in epoca poco successiva, facendo corretto uso dei criteri dell’art. 133 cod. pen. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 354 c.p.p. – Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro