Ricorso inammissibile se il motivo è coperto da rinuncia (Cass. pen. Sez. 7 n. 5190 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi relativi a questioni alle quali la parte abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, atteso che l’effetto preclusivo del potere dispositivo riconosciuto alla parte non si esaurisce nel giudizio di secondo grado ma si estende all’intero successivo svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. La rinuncia ai motivi di appello comprende anche le doglianze concernenti la qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza di circostanze aggravanti o di condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; resta consentito censurare in cassazione esclusivamente la formazione del consenso delle parti, la difformità del contenuto della decisione rispetto alla richiesta concordata e l’irrogazione di una pena illegale.
Il Fatto
Con sentenza del 10 aprile 2025, la Corte di appello di Bari, decidendo sull’impugnazione proposta dal ricorrente avverso la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Bari per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, aveva accolto la richiesta di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro tremila di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio nella formazione del consenso dipeso da un preteso travisamento del fatto, in particolare del quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato, indicato in grammi 68, anziché in quello — pari a grammi 820,527 — risultante dall’imputazione contestata e recepito nella sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione penale ha preliminarmente inquadrato la portata dell’art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla l. n. 103/2017, osservando che l’accordo delle parti sull’accoglimento dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, delimita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, analogamente alla rinuncia all’impugnazione.
In tale cornice, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui il ricorso per cassazione avverso la sentenza di concordato in appello è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità del contenuto della pronuncia rispetto alla richiesta; sono invece inammissibili le doglianze che ripropongono questioni oggetto di rinuncia, comprese quelle concernenti la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti e la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La Sezione ha quindi ribadito che la preclusione, scaturente dall’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., impedisce di dedurre in sede di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio, con l’unica eccezione riguardante l’irrogazione di una pena illegale; la rinuncia ai motivi di appello comprende altresì quelli concernenti la qualificazione giuridica del reato e la sussistenza delle aggravanti.
Nel caso di specie, il ricorrente deduceva un travisamento della quantità di stupefacente, circostanza che avrebbe potuto al più incidere sulla qualificazione giuridica del fatto — eventualmente inquadrabile nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 — ovvero sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 del medesimo decreto: questioni tutte coperte dalla rinuncia. La Corte ha aggiunto, a conferma, che il dato quantitativo indicato nel ricorso non emergeva in alcun punto della sentenza impugnata, con conseguente insussistenza del dedotto travisamento. Alla declaratoria di inammissibilità conseguiva, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa.
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Nota della Redazione
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