Emissione di fatture per operazioni inesistenti: dolo specifico e momento della consumazione. L’occultamento delle scritture contabili (Cass. pen. n. 26430/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 26430/2026, udienza pubblica del 21 aprile 2026 (sent. sez. 782/2026), R.G.N. 7141/2026. Presidente Gastone Andreazza, Relatrice Maria Beatrice Magro.
Il principio di diritto
Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) è a dolo specifico: richiede la coscienza della falsità e il fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte, ma non anche che il terzo consegua effettivamente l’evasione; ha natura di reato istantaneo di mera condotta, consumato nel momento in cui le fatture sono formate ed escono dalla disponibilità dell’emittente, a prescindere dal loro utilizzo. Quanto all’occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10), il rinvenimento presso il terzo destinatario di uno dei due esemplari della fattura può indurre il giudice a ritenere che il mancato rinvenimento dell’altro presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento.
Il fatto
La Corte d’appello aveva assolto l’imputato, titolare di una ditta individuale, dal reato di omessa dichiarazione, confermando la condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) e occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10). Erano state emesse, in un arco di anni, centinaia di fatture con causali generiche, spesso pagate in contanti, da un’impresa priva di struttura, personale e mezzi. Il ricorso deduceva l’assenza di prova della fittizietà e del dolo specifico, il difetto di motivazione sull’art. 10 e la genericità della contestazione alternativa tra occultamento e distruzione.
La motivazione
La Corte ha ritenuto i motivi in parte non deducibili – perché volti a una rivalutazione di merito o non dedotti in appello – e comunque infondati. Sul dolo specifico, il giudice aveva correttamente inferito la consapevolezza della falsità e il fine di agevolare l’evasione altrui dalle modalità del fatto: il numero elevatissimo di fatture, i pagamenti in contanti, l’assenza di una reale struttura d’impresa. Sull’occultamento, il mancato rinvenimento delle scritture presso l’emittente – a fronte del reperimento delle fatture presso i terzi – e l’inattendibilità della denuncia di furto, presentata dopo l’avvio della verifica fiscale, deponevano per la condotta occultatrice. La contestazione alternativa era sufficientemente determinata.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
La pronuncia consolida due profili pratici dei reati tributari. L’emissione di fatture false si consuma con l’uscita del documento dalla sfera dell’emittente e prescinde dall’effettiva evasione del ricevente: il dolo specifico si prova per indizi (serialità, pagamenti in contanti, assenza di struttura). E per l’occultamento delle scritture, il ritrovamento della fattura presso il destinatario, unito alla mancanza dell’esemplare presso l’emittente, fonda l’inferenza della condotta di occultamento, tanto più se la denuncia di furto della contabilità sopraggiunge dopo l’avvio del controllo.