Sospensione dei termini cautelari per complessità del dibattimento e ordinanze successive (Cass. pen. Sez. I n. 12690 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sospensione dei termini di custodia cautelare, l’ordinanza adottata ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. per la particolare complessità del dibattimento produce un effetto sospensivo immanente per l’intera durata del giudizio, che non viene meno per l’adozione di ulteriori e autonome ordinanze di sospensione fondate su cause diverse. Le sospensioni successive, quali l’impedimento dell’imputato o la sospensione straordinaria per emergenza epidemiologica da Covid-19, non sono logicamente incompatibili con la prima e non ne determinano il superamento o la revoca. Esse non si sommano al periodo sospeso per la complessità del dibattimento, ma al più vi coincidono, senza incidere sulla durata complessiva della sospensione. La decisione sulla sospensione assume autorità di giudicato endoprocessuale finché non intervenga un nuovo elemento idoneo a incidere sulla valutazione che l’aveva giustificata.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere, chiedeva la declaratoria di perdita di efficacia della misura ex art. 303, comma 1, cod. proc. pen., deducendo che il termine di fase era scaduto prima della sentenza di condanna di primo grado. La richiesta veniva rigettata dalla Corte d’Assise d’Appello, che riteneva correttamente fissata la scadenza del termine in forza dell’ordinanza del 13.2.2020, adottata ex art. 304, comma 6, cod. proc. pen., con cui erano stati sospesi i termini per la particolare complessità del procedimento.
Investito dell’appello, il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, confermava il rigetto, reputando le cinque successive ordinanze di sospensione non incompatibili con la prima. Il difensore ricorreva per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sostenendo che le ordinanze successive avessero effetto prevalente e revocatorio rispetto a quella originaria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del rapporto tra la sospensione dei termini disposta per la particolare complessità del dibattimento e le sospensioni successive fondate su cause autonome. Il ricorrente sosteneva che queste ultime costituissero un nuovo elemento idoneo a superare la valutazione posta a base della prima ordinanza.
Il Collegio respinge l’argomento. La causa della sospensione originaria risiede nella complessità del dibattimento, che non è superata dall’intervento di ulteriori e autonome cause di sospensione per motivi del tutto diversi, quali l’impedimento dell’imputato o la sospensione straordinaria legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La sospensione ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. interrompe il decorso dei termini, che riprendono a decorrere solo quando sia cessata la causa determinante la sospensione stessa. Se intervengono cause ulteriori di sospensione, non idonee a superare la causa della sospensione data per l’intera durata del dibattimento, opera l’unico limite per cui i periodi successivi non possono essere sommati a quello immanente dell’ordinanza resa ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
Non si configura, quindi, alcuna situazione di inconciliabile coesistenza degli effetti, dal momento che la durata della sospensione non muta e le sospensioni ricollegabili alle plurime ordinanze al più coincidono, senza ripercussioni sulla durata complessiva. La Corte aggiunge che non è illogico che le ordinanze successive per motivi autonomi siano prudenzialmente adottate, anche perché l’ordinanza ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. è appellabile ai sensi del successivo comma 3 e potrebbe essere annullata.
Il ricorso è dunque infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali. Non conseguendo la rimessione in libertà, la Corte dispone la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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