L’imposta di soggiorno dopo le SS.UU. 1527/2026 è attratta al giudice tributario (Corte dei Conti Sez. I App. n. 155 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di soggiorno, l’art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23 del 2011, introdotto dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020 e reso retroattivo dall’art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, ha qualificato il gestore della struttura ricettiva come responsabile d’imposta con diritto di rivalsa, facendone venir meno la natura di agente contabile per assenza del presupposto del maneggio di denaro pubblico. Ne consegue che le controversie aventi ad oggetto l’omesso, ritardato o parziale riversamento dell’imposta di soggiorno appartengono, anche per i fatti anteriori al 19 maggio 2020, alla giurisdizione tributaria, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulle azioni risarcitorie dalla stessa promosse.
Il Fatto
La Procura regionale per il Lazio aveva evocato in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale il gestore di una struttura ricettiva di Roma Capitale, in solido con la società di cui era legale rappresentante, per sentirli condannare al risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’omessa riscossione e dal mancato riversamento dell’imposta di soggiorno per il periodo dal 2011 al 2017.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, indicando il giudice tributario. La Procura ha proposto appello deducendo plurimi motivi; si è costituito l’appellato, eccependo anche l’inammissibilità del gravame per omessa integrazione del contraddittorio, mentre Roma Capitale è intervenuta ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello ha respinto l’eccezione di inammissibilità rilevando che la società evocata in primo grado era stata cancellata dal Registro delle Imprese, con conseguente inesistenza dei soggetti da evocare.
Nel merito, ha ricostruito l’evoluzione normativa dell’imposta di soggiorno, evidenziando come la giurisprudenza iniziale avesse affermato la giurisdizione contabile sulla base della qualificazione dell’operatore economico come agente contabile, in quanto munito del maneggio di denaro pubblico. Detto orientamento è stato superato a seguito dell’intervento del legislatore del 2020 e 2021, che ha attribuito al gestore la qualifica di responsabile d’imposta con efficacia retroattiva.
Richiamando il recente arresto delle Sezioni Unite n. 1527 del 2026, la Corte ha affermato che l’obbligazione dell’albergatore si pone in rapporto di solidarietà con quella fiscale del cliente, partecipando della relativa natura. La responsabilità del gestore nei confronti dell’ente impositore non è più correlata al maneggio delle somme riscosse ma prescinde dal relativo pagamento, salvo il diritto di rivalsa. Ne deriva che la controversia rientra nella sfera della giurisdizione tributaria.
Il Collegio ha quindi dato continuità al proprio orientamento, declinato nelle sentenze nn. 77, 78 e 79 del 13 aprile 2026 e dalla Seconda Sezione, dichiarando infondati i motivi della Procura in punto di giurisdizione. Non sono state ritenute sussistenti le condizioni per sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-quinquies, attesa la natura tributaria dell’istituto.
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Nota della Redazione
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