Patteggiamento e omessa traduzione: ricorso generico se manca specificazione del pregiudizio (Cass. pen. Sez. I n. 32364 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è inammissibile, per genericità della doglianza, il ricorso per cassazione con cui il difensore dell’imputato alloglotto, che abbia avuto piena conoscenza del dispositivo della sentenza di patteggiamento letto in udienza con assistenza dell’interprete e pienamente corrispondente all’accordo, deduca il vizio di omessa traduzione della sentenza senza specificare le ragioni per le quali la conoscenza anche della motivazione potrebbe rendere concreta la possibilità di articolare i motivi tassativamente indicati all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Resta fermo il dovere del giudice di disporre la traduzione ove ne ricorrano le condizioni, e l’onere di specificazione è connaturale alla struttura e ai limiti del giudizio di impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento.

Il Fatto

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi otto di reclusione per più reati in materia di immigrazione, previsti dall’art. 12, comma 3, lett. d) e comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998.

Avverso la sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 143 e 546 cod. proc. pen. per omessa traduzione del provvedimento in lingua turca. Il ricorrente ha evidenziato che l’imputato non comprendeva l’italiano, circostanza nota al giudice perché il decreto di citazione era stato tradotto e in udienza era stato nominato un interprete, e che la sentenza era stata depositata poche ore dopo la lettura del dispositivo, senza che risultasse conferito l’incarico di traduzione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dai principi delle Sezioni Unite n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, secondo cui l’omessa traduzione della sentenza all’imputato alloglotto integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con restituzione degli atti al primo giudice per la traduzione. Le Sezioni Unite hanno escluso che la parte debba allegare un concreto pregiudizio, poiché l’omessa traduzione produce un pregiudizio in re ipsa.

Tale approdo va però raccordato con la peculiare struttura della sentenza di patteggiamento. Il collegio richiama la linea tracciata da Sezioni Unite n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, che già aveva ricondotto la nullità alla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 143 cod. proc. pen., in coerenza con la Corte cost. n. 10 del 1993. Ribadisce che la distinzione tra dispositivo e motivazione non è praticabile, poiché la motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. esprime il giudizio di correttezza dell’accordo e non una funzione meramente notarile.

Il punto decisivo è però il regime di impugnabilità. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive il ricorso ai soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte richiama sul punto Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021, Rindone e Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg.

Quando il dispositivo letto in udienza con l’interprete corrisponde pienamente al patto, la deduzione del vizio da omessa traduzione richiede l’esplicitazione delle ragioni per cui la conoscenza della motivazione renderebbe concreta la possibilità di articolare i motivi tassativi. Un onere di specificazione connaturale alla struttura del giudizio di impugnazione, che impedisce di far valere una nullità incapace di incidere sulla posizione di interesse dell’imputato, senza con ciò attenuare il dovere del giudice di disporre la traduzione.

Nel caso concreto la difesa, dolendosi della mancata traduzione, non ha specificato in che modo ne sia derivato un pregiudizio all’articolazione di uno o più dei motivi consentiti. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *