Relazione di servizio falsa: è atto pubblico anche se resta interna all’ufficio, e scatta anche la calunnia (Cass. pen. Sez. VI n. 13031 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di falso ideologico, la nozione di atto pubblico, rilevante ai fini della configurabilità del delitto, è più ampia di quella desumibile dal disposto dell’art. 2699 cod. civ., la stessa ricomprendendo anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, quali gli atti di impulso di procedimenti amministrativi, indipendentemente dalla circostanza che il loro contenuto sia integralmente recepito nell’atto finale del pubblico ufficiale o ne costituisca mero presupposto implicito. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisone che aveva attribuito natura di atto pubblico alla relazione di servizio redatta, su richiesta del superiore gerarchico, da alcuni agenti di polizia, per documentare lo svolgimento di un intervento concretamente eseguito). (Rv. 289751-01)
Il Fatto
Due agenti della Polizia di Stato erano stati condannati per calunnia e falso ideologico in atto pubblico. Nella relazione di servizio, richiesta dai superiori, avevano scritto che un motociclista, fermato perché somigliante a un rapinatore segnalato, era fuggito rischiando di investire una donna, aveva tentato di speronare la moto di uno di loro e, una volta raggiunto, si era dimenato e aveva inveito. I filmati sequestrati mostravano invece che la persona offesa si era fermata dopo un breve tentativo di fuga, che nessuna donna era presente, che era stato l’agente a tamponare lo scooter e che il fermato era stato colpito con schiaffi da entrambi. La Corte d’appello di Napoli, riqualificate le percosse ai sensi degli artt. 581 e 61 n. 9 cod. pen. e dichiarata l’improcedibilità per difetto di querela, aveva rideterminato la pena per calunnia e falso in un anno e sei mesi di reclusione.
Con i ricorsi gli imputati sostenevano, tra l’altro, che la relazione fosse un documento interno e non un atto pubblico, che il falso fosse innocuo, che mancasse il dolo, che la fuga pericolosa integrasse comunque una resistenza, che non ricorressero le aggravanti, che al coimputato che aveva solo firmato spettasse l’attenuante dell’art. 114 cod. pen. e che i reati fossero prescritti.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha rigettato i ricorsi. Sulla calunnia, ha ricordato che la resistenza a pubblico ufficiale richiede atti positivi di aggressione o minaccia; il divincolarsi è violenza solo se costituisce un vero impiego di forza per neutralizzare l’azione del pubblico ufficiale (Sez. 1, n. 29614/2022). La persona offesa aveva opposto una mera resistenza passiva e gli agenti ne erano consapevoli. Non serve una denuncia formale: basta esporre a un’autorità tenuta a riferire all’autorità giudiziaria fatti di reato, addebitandoli a chi si sa innocente (Sez. 6, n. 12076/2020).
Sul falso, la Corte ha ribadito che il concetto penalistico di atto pubblico è più ampio di quello civilistico e comprende gli atti preparatori e di impulso di procedure amministrative, nonché gli atti con valore probatorio interno alla pubblica amministrazione (Sez. 5, n. 10398/2025; Sez. 5, n. 37880/2021). La relazione di servizio, pur interna, serviva a rappresentare ai superiori come si erano svolti i fatti e a valutare eventuali responsabilità disciplinari o penali. Il dolo, generico ma da provare rigorosamente, emergeva dai facta concludentia: la divergenza tra relazione e filmati era troppo netta per essere spiegata con l’emotività del momento e l’alterazione era strumentale ad assicurarsi l’impunità per le percosse. Il falso non era innocuo, perché cadeva su circostanze decisive per la funzione dell’atto.
Il coimputato firmatario era presente negli istanti salienti, aveva visto la moto del collega adagiata sullo scooter in posizione incompatibile con lo speronamento e aveva egli stesso colpito il fermato. L’attenuante della minima partecipazione richiede un ruolo del tutto marginale (Sez. 4, n. 26525/2023), non ravvisabile in chi con la firma ha avallato una versione difficilmente superabile senza i filmati. L’aggravante del nesso teleologico è configurabile anche se il reato-fine è procedibile a querela non presentata (Sez. 3, n. 52135/2018); quella dell’art. 61 n. 9 cod. pen. richiede solo che la qualità dell’agente abbia agevolato il fatto. I reati, commessi nell’aprile 2018, non erano prescritti per effetto della sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017 (Sez. U, n. 20989/2025). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Nota della Redazione
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