Ricettazione, data di consumazione e inverosimiglianza della tesi difensiva (Cass. pen. Sez. I n. 32365 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, quando manca la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, la data di consumazione del reato deve essere individuata in quella dell’avvenuto sequestro del bene di provenienza illecita, o in data antecedente e prossima, ove il giudice dia conto, con motivazione adeguata, della inverosimiglianza della tesi dell’imputato. Il principio del favor rei, che impone di collocare la consumazione alla data più risalente, opera solo in caso di incertezza assoluta, non quando questa possa essere eliminata mediante deduzioni logiche e adeguatamente motivate. La natura di arma e la sua efficienza possono desumersi da qualsiasi mezzo di prova, anche indiretto, e l’accertamento, immune da vizi logici, è apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sorretto da motivazione lineare e coerente, costituisce giudizio di fatto insindacabile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente per i delitti in materia di armi e per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., revocando la pena accessoria. Il giudice di secondo grado ha ritenuto il reato di cui al capo a) assorbito in quello di cui al capo b) e ha confermato nel resto la decisione di primo grado.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la violazione dell’art. 157 cod. pen. per errata individuazione del momento consumativo della ricettazione, con conseguente omessa declaratoria di prescrizione; la manifesta illogicità del diniego di rinnovazione istruttoria, per l’omessa perizia sull’arma; la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’onere di provare con precisione la data di commissione del reato grava sull’accusa, non sull’imputato, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa, il termine prescrizionale decorre secondo il maggior vantaggio per l’imputato (Sez. 6 n. 25927 del 2021, Sez. 2 n. 35662 del 2014). Con specifico riferimento alla ricettazione, si è affermato che il momento consumativo va collocato in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2 n. 44322 del 2021, Sez. 2 n. 19472 del 2006).
La Corte precisa però che il favor rei opera in caso di incertezza assoluta, ma non quando tale incertezza possa essere eliminata attraverso deduzioni logiche e adeguatamente motivate (Sez. 3 n. 7245 del 2024, Sez. 3 n. 4139 del 2018). Nel caso di specie i giudici di merito, con razionale motivazione, non hanno creduto alla tesi dell’imputato, che aveva dichiarato di aver rinvenuto la pistola nel 1996 all’interno di un camion acquistato, con la matricola già abrasa.
A fronte della certa provenienza illecita del bene, risulta criterio razionale considerare quale data di consumazione quella del sequestro o data antecedente e prossima, alla luce della totale inverosimiglianza della versione dell’imputato. La Corte enuncia così il principio di diritto che regge la decisione, rigettando il motivo.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che la natura di arma e la sua efficienza possono desumersi da qualsiasi mezzo di prova e che l’accertamento costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità (Sez. 1 n. 46890 del 2019). Anche l’efficienza dell’arma può essere desunta dalle accurate modalità di conservazione e occultamento, circostanza che esprime la consapevolezza della persistente idoneità offensiva. La mancanza del caricatore e del munizionamento non incide sulla configurabilità del reato, poiché la ratio del divieto riferito alle parti di arma è impedire l’elusione dei divieti mediante scomposizione e successiva ricomposizione (Sez. 1 n. 2542 del 1990).
Sul terzo motivo, la Corte rileva che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione lineare e coerente, avendo il giudice di merito valutato le gravi modalità di commissione dei reati, commessi durante la sottoposizione agli arresti domiciliari, i numerosi precedenti penali e l’assenza di elementi favorevoli (Sez. 5 n. 43952 del 2017). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 648 c.p. – Ricettazione