La non menzione della condanna richiesta in modo generico è inammissibile (Cass. pen. Sez. 2 n. 10527 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il motivo di appello con cui si invochi la concessione della non menzione della condanna senza specifiche e puntuali deduzioni, anche quando la richiesta sia formulata in chiusura dell’atto e in margine a censure relative alla determinazione della pena. Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione. Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado che dichiarava il ricorrente responsabile di concorso nel delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 344 di multa.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo diversi motivi di censura: la carenza motivazionale in relazione alla non menzione della condanna; la mancata riqualificazione del fatto in furto con conseguente assenza della condizione di procedibilità per mancata querela; la mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 712 cod. pen. per insussistenza dell’elemento soggettivo; il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancata applicazione del quarto comma dell’art. 648 cod. pen. per il valore esiguo dei beni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando distintamente i motivi proposti. Quanto al primo motivo, relativo alla non menzione della condanna, il Collegio ne ha rilevato l’inammissibilità per la genericità della richiesta formulata in appello, consistente nella mera invocazione “di tutti i benefici di legge”, priva di specifiche deduzioni. Tale genericità risultava tanto più evidente in quanto la sospensione condizionale della pena era già stata concessa dal giudice di primo grado, circostanza che avrebbe imposto alla difesa una deduzione più puntuale sull’altro beneficio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui i motivi generici di appello restano viziati da inammissibilità originaria, anche se il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato tale sanzione.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva congruamente motivato la sussistenza della ricettazione, escludendo la riqualificazione in furto. Le tracce di terra rinvenute sui beni erano state logicamente valorizzate come indice della ricezione della merce da parte di terzi e del successivo caricamento sui mezzi di trasporto.
Quanto ai motivi terzo e quarto, il Collegio li ha dichiarati aspecifici. La difesa non si era confrontata con le ragioni poste a fondamento del diniego di riqualificazione ai sensi dell’art. 712 cod. pen. La consapevolezza dell’origine illecita dei beni era stata desunta da elementi oggettivi, quali le caratteristiche dei pannelli fotovoltaici non imballati e sporchi di terra, elementi che la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficienti a integrare la prova dell’elemento soggettivo del reato.
Il quinto e il sesto motivo sono stati infine dichiarati inammissibili: il primo perché meramente contestativo e privo di indicazione di elementi specifici e decisivi ignorati dai giudici di merito; il secondo perché la questione relativa all’applicazione del quarto comma dell’art. 648 cod. pen. non era stata dedotta con l’atto di appello, con conseguente preclusione in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000,00.
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Nota della Redazione
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