Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 13073 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, in punto di responsabilità, proponga una ricostruzione rivalutativa del merito, prospettando una diversa lettura delle risultanze istruttorie anziché la deduzione di vizi manifesti della motivazione. In tema di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, la motivazione che valorizzi il numero di dosi ricavabili e le modalità di offerta è idonea a fondare il giudizio di offensività senza necessità di contestare la circostanza aggravante dell’art. 80 d.P.R. n. 309/1990. Ai fini dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, tra gli indici rilevanti possono instaurarsi rapporti di compensazione e neutralizzazione, ma uno di essi può assumere valore assorbente. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Roma il 09/09/2024. La sostanza era stata rinvenuta in una stanza a lui riferibile; era intervenuta in precedenza la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare.
Avverso la pronuncia di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la responsabilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La questione centrale riguarda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la censura sulla responsabilità propone una ricostruzione rivalutativa del merito, lontana dalla deduzione di vizi manifesti di motivazione. La decisione impugnata dà ampiamente conto dell’attribuibilità al ricorrente della stanza ove fu rinvenuta la sostanza, anche mediante il rinvio a dichiarazioni dell’imputato, e spiega la diversa decisione del tribunale del riesame con il dato offerto nel giudizio da un teste di polizia giudiziaria.
Quanto alla dedotta contraddittorietà, fondata sull’assoluzione per il possesso di cocaina, la Corte osserva che oggetto del processo è la detenzione a fini di spaccio di hashish idonea al confezionamento di circa 1600 dosi, rispetto alla quale le argomentazioni richiamate restano valide, come quelle sulla destinazione a terzi.
Sul secondo motivo, la Corte valorizza il notevole numero di dosi ricavabili in un contesto favorevole alla diffusione, quale un centro sociale, senza che si debba necessariamente contestare alcuna fattispecie ex art. 80 d.P.R. n. 309/1990. Quanto all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l’individuazione della fattispecie implici rapporti di compensazione e neutralizzazione tra gli indici, consentendo un giudizio unitario sulla concreta offensività anche a fronte di circostanze prima facie contraddittorie.
Sul diniego delle generiche, il ricorrente non contesta il carattere generico dell’allegazione circa la connotazione del fatto e la personalità, rimasto incontestato. Il precedente penale è citato come dato inconferente in senso favorevole solo perché risalente. Il mancato riconoscimento può quindi essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta con il d.l. n. 92/2008, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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