Dichiarazioni predibattimentali come fonte esclusiva di prova nel rito abbreviato (Cass. pen. Sez. 7 n. 13792 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato le dichiarazioni predibattimentali rese alla polizia giudiziaria possono costituire fonte probatoria esclusiva e determinante dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, laddove la loro attendibilità intrinseca sia confermata attraverso il rigoroso vaglio delle garanzie procedurali emergenti dalla progressione processuale, senza necessità di reperire i riscontri esterni di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Il giudizio di attendibilità dei testi è giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia affetta da manifeste contraddizioni o faccia ricorso a mere congetture. In tema di recidiva, il giudice di merito assolve all’onere motivazionale quando valuta l’idoneità della nuova condotta a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pordenone. Con il primo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità dei testi, le cui dichiarazioni predibattimentali erano state valorizzate dai giudici di merito in aperta contraddizione con quanto dichiarato in dibattimento. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il primo motivo è inammissibile, poiché volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali. Tali doglianze esulano dal sindacato di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito.
La Corte ribadisce che il giudizio di attendibilità dei testi è un giudizio di merito, non censurabile nel giudizio di legittimità, salvo che la motivazione risulti affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture. Nel caso di specie, il giudizio celebrato con rito abbreviato esclude ogni questione circa l’utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, le quali ben possono costituire fonte esclusiva e determinante dell’affermazione di responsabilità, previo rigoroso vaglio della loro attendibilità intrinseca.
La Corte territoriale aveva espresso il giudizio di attendibilità richiamando la massima di esperienza secondo cui i due acquirenti erano stati condizionati dalla presenza dell’imputato in dibattimento, mentre di fronte alla polizia giudiziaria non avevano subito alcun condizionamento. A sostegno della maggiore credibilità della versione resa in fase predibattimentale, i giudici di merito avevano richiamato la fitta corrispondenza telefonica attraverso sms con i quali venivano richiesti incontri finalizzati al reperimento della sostanza stupefacente.
Quanto alla recidiva, la Corte ritiene che il giudice di merito abbia assolto in misura ampia e congrua all’onere motivazionale, avendo fatto riferimento al fatto che l’imputato risultava gravato da plurimi precedenti, anche specifici, e che le condanne riportate non avevano prodotto alcun effetto dissuasivo. Gli ulteriori episodi di spaccio dimostrano una spiccata capacità criminale, rivelando l’idoneità della nuova condotta a manifestare la maggior capacità a delinquere del reo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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