Patteggiamento, ricorso in Cassazione limitato alle sole ipotesi tipizzate (Cass. pen. Sez. VII n. 35554 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, a far tempo dal 3 agosto 2017, per effetto dell’art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017 n. 103, il ricorso per cassazione avverso la sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza. Restano estranee a tale perimetro le censure che investono la responsabilità dell’imputato e la valutazione delle prove. La sentenza che recepisce l’accordo è sufficientemente motivata con la succinta descrizione del fatto, l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. e la verifica della congruità della pena rispetto all’art. 27 Cost.
Il Fatto
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza dell’8 aprile 2025, ha applicato a quattro imputati, su concorde richiesta delle parti, le pene indicate nel dispositivo per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 nn. 5 e 7 cod. pen., commessi in concorso tra loro in plurime occasioni.
Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con motivi di identico tenore. Hanno dedotto che il giudice di primo grado si sarebbe limitato a recepire la richiesta delle parti e hanno prospettato la loro estraneità ai fatti oggetto dei capi di imputazione F), G) ed H), contestati, a loro dire, sulla base di una mera ipotesi investigativa e in assenza di prove.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati. Il percorso argomentativo muove da un dato normativo preciso: l’art. 1, comma 51, legge n. 103/2017 ha circoscritto l’accesso al giudizio di legittimità contro le sentenze di patteggiamento a un novero chiuso di motivi, tutti di natura tassativa.
I ricorrenti, pur invocando formalmente l’illegalità della pena, hanno in realtà prospettato questioni di responsabilità e di valutazione probatoria, sostenendo l’estraneità degli imputati ai fatti contestati. Tali censure esulano manifestamente dall’ambito dei motivi per i quali il ricorso è consentito.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’accordo intervenuto in sede di applicazione della pena esonera l’accusa dall’onere della prova. Ne deriva che la sentenza che recepisce l’accordo è da considerare sufficientemente motivata quando contenga una succinta descrizione del fatto, anche deducibile dal capo di imputazione, l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere le ipotesi ivi previste e la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. Viene in tal senso citata Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824.
La Corte aggiunge, in via di ulteriore verifica, che le pene applicate non presentano alcun profilo di illegalità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stata altresì disposta la condanna al versamento di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, secondo il richiamo a Corte cost. sent. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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