Inammissibile il ricorso che sollecita una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 35548 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione. Il ricorso che si limiti a riproporre le censure già dedotte in appello, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, è inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 20 gennaio 2025, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Trapani che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale decisione il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe ritenuto provata la responsabilità sulla base di elementi probatori valutati in modo illogico, frammentario e contraddittorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo manifestamente infondato. Preliminarmente ha ribadito che al giudice di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso).

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fornito adeguata e logica motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. I giudici di merito hanno valorizzato le risultanze delle indagini tecniche espletate dal RIS, che hanno consentito di individuare, attraverso l’analisi del DNA estratto dalla traccia ematica rinvenuta all’interno dell’autovettura ove è stato consumato il furto dell’autoradio, un profilo genotipico corrispondente a quello dell’imputato. Tale profilo è emerso in modo univoco nel corso di tre distinte indagini tecniche. Anche la relazione dattiloscopica della Polizia Scientifica ha confermato che le tracce ematiche rilevate appartengono con certezza all’imputato.

Il ricorrente, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale, ha di fatto reiterato le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello e vagliate dai giudici di secondo grado, prefigurando una rivalutazione e un’alternativa rilettura delle fonti probatorie. Si tratta di censure estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186/2000) — al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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