Sequestro probatorio del cellulare e fumus commissi delicti da accertare in concreto (Cass. pen. Sez. VI n. 37741 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro probatorio, il fumus commissi delicti non può essere ravvisato sulla sola astratta configurabilità del reato ipotizzato, ma richiede un accertamento concreto, fondato sull’indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato. Il giudice non può limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, ma è tenuto ad assolvere un indispensabile ruolo di garanzia. Egli deve verificare la congruità degli elementi di fatto indicati dall’accusa ai fini della legittimità del provvedimento, tenendo conto delle contestazioni difensive. Il fumus è costituito dall’esistenza di indizi di reato, cioè di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso. La verifica va riferita a un’ipotesi ascrivibile alla realtà effettuale e non a quella virtuale.
Il Fatto
Il Tribunale di L’Aquila ha confermato il sequestro probatorio di un cellulare disposto nei confronti di un indagato per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto due dosi di cocaina dal peso lordo complessivo di grammi 1,16.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Il primo deduce vizio di motivazione, in relazione al fumus commissi delicti e alla finalità probatoria del sequestro. Il secondo lamenta violazione di legge sul fumus, per l’assenza di elementi che indichino la destinazione allo spaccio e per gli esiti negativi delle perquisizioni. Il terzo censura il difetto di nesso pertinenziale tra cellulare e reato e la violazione del principio di proporzione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso è fondato e ricostruisce la tendenza della giurisprudenza a valutare con maggiore rigore i presupposti del sequestro. Si richiede che il giudice verifichi il fumus attraverso un accertamento concreto, basato su elementi dimostrativi, sia pure indiziari, del reato ipotizzato. La tesi che riteneva sufficiente l’astratta configurabilità della fattispecie — Sez. U. n. 4 del 25/03/1993, Gifuni — ha prodotto un’erosione della motivazione del provvedimento cautelare.
Il fumus commissi delicti deve riferirsi a un’ipotesi ascrivibile alla realtà effettuale e non a quella virtuale. La Corte richiama sul punto Sez. U. n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Sez. U. n. 920 del 17/12/2003, Montella e Corte cost. n. 48 del 1994. Il giudice deve accertare l’esistenza di indizi di reato, ossia di elementi concreti che facciano apparire verosimile la commissione del reato, con una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali.
Nel caso concreto il Tribunale non ha applicato correttamente tali principi. La lettura dell’imputazione non contiene, già sul piano descrittivo, gli elementi strutturali del reato: manca ogni indicazione della finalità illecita della detenzione, mentre il quantitativo è del tutto compatibile con l’uso personale. Anche accedendo all’impostazione del fumus verificato in concreto, il Tribunale non ha valutato le risultanze processuali né spiegato perché la detenzione fosse illecita, nonostante la quantità irrisoria di droga, gli esiti delle perquisizioni, l’assenza di denaro e l’assenza degli strumenti tipici per confezionare lo stupefacente.
La motivazione è definita inesistente e il provvedimento gravemente viziato. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto emesso dal Pubblico Ministero il 5/06/2025, con restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro, ad eccezione della sostanza stupefacente.
Nota della Redazione
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