Inammissibile il ricorso che sollecita una diversa lettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 10199 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente oppure affermato quando mancante, su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori delle diverse prove.

Il Fatto

Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato, in sede di rinvio, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 03.12.2021 ha proposto ricorso per cassazione, lamentando carenze motivazionali su circostanze fattuali ed elementi istruttori.

In particolare, il ricorrente contestava la valutazione delle dichiarazioni di un coindagato e le circostanze del rinvenimento dello stupefacente. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificare i limiti del proprio sindacato sulla motivazione e sull’apprezzamento delle prove.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto le censure inammissibili, richiamando i costanti orientamenti in punto di limiti del sindacato di legittimità. Il percorso argomentativo muove dal principio per cui al giudice di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

Richiamando Sez. VI n. 5465 del 2020, la Corte ha ribadito che il giudice di legittimità non può adottare autonomamente nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

La Corte ha poi richiamato Sez. II n. 9106 del 2021 e Sez. VI n. 13809 del 2015, secondo cui, in tema di motivi di ricorso, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo.

Ne discende l’inammissibilità di tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità della motivazione, nonché di quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori delle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti su attendibilità, credibilità e valenza probatoria dei singoli elementi.

La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha disposto il versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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