Sospensione della patente nel patteggiamento per omicidio stradale: commisurazione autonoma (Cass. pen. Sez. VII n. 20878 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative. In tema di omicidio stradale, la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere determinata non secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ma in ragione dei diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada. Ne consegue che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà del provvedimento.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare di Massa applicava al ricorrente, su richiesta delle parti, la pena concordata di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale), disponendo altresì la sospensione della patente di guida per la durata di due anni. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la carenza motivazionale in ordine alla durata della sanzione accessoria e l’erronea quantificazione della stessa, ritenuta sproporzionata rispetto alla pena principale, determinata nel minimo edittale con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate, pur dichiarando il ricorso ammissibile. Richiamando il principio sancito dalle Sezioni Unite n. 21369 del 2019, ha ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con cui si censuri l’erronea o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative. Nel merito, ha precisato che anche in caso di patteggiamento per il reato di omicidio stradale consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni, ai sensi dell’art. 222, comma 2, cod. strada.
La Corte ha poi richiamato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di commisurazione della sanzione accessoria. La determinazione della durata della sospensione non deve essere effettuata secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ma in ragione dei diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, dovendosi tener conto dell’entità del danno, della gravità della violazione e del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
Nel caso di specie, la scelta sanzionatoria è stata ritenuta accompagnata da conferente e sufficiente giustificazione, avendo il Tribunale sottolineato la “notevole disattenzione” serbata dal conducente nella causazione dell’evento, riferimento che evoca la gravità della violazione commessa. La Corte ha inoltre precisato che il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sospensione in luogo della più grave revoca, non è tenuto a dare conto in modo specifico e approfondito delle ragioni della scelta, essendo sufficiente il richiamo alle circostanze del fatto o alla gravità della condotta.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, essendo la durata della sanzione amministrativa determinata sulla base di parametri autonomi rispetto a quelli della pena, le relative motivazioni non possono essere raffrontate per dedurne un’eventuale contraddittorietà. Da ciò è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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