Inammissibile il motivo che deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 11662 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili. I limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo alla lettera c) della medesima disposizione, che consente di dolersi solo dell’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale e l’eventuale superamento dei limiti tabellari non determinano alcuna presunzione di destinazione della droga a uso non personale, ma possono concorrere, con altri elementi, a fondare il giudizio di responsabilità. Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice dia conto in motivazione dell’assenza di elementi positivi valutabili.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lodi, ha ridotto la pena a due anni di reclusione ed euro cinquemila di multa, previa riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., per avere i giudici territoriali affermato la destinazione allo spaccio sulla base del solo dato quantitativo delle dosi rinvenute.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto il consolidato insegnamento secondo cui la mancata osservanza di una norma processuale rileva solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Le Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo) hanno chiarito che la specificità del motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. esclude che il suo ambito possa essere dilatato utilizzando la violazione di legge di cui alla lett. c).
La ragione è duplice. Da un lato, la deducibilità per cassazione è ammessa solo per violazioni di norme processuali stabilite a pena di nullità. Dall’altro, la riconduzione dei vizi di motivazione alla lett. c) stravolgerebbe l’assetto normativo, perché in caso di error in procedendo la Corte è giudice anche del fatto e può procedere all’esame diretto degli atti, laddove la lett. e) limita la deduzione ai vizi risultanti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame.
Nel caso concreto, la prima censura si risolve in una mera, astratta sollecitazione a una diversa rivalutazione del quadro probatorio, e con essa a un riesame nel merito precluso in sede di legittimità. La Corte ricorda che la valutazione in ordine alla destinazione della droga deve essere effettuata globalmente, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (Sez. IV n. 7191/2018; Sez. III n. 46610 del 9/10/2014, Salaman). Il superamento dei limiti tabellari di cui all’art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309/1990, se da solo non costituisce prova decisiva dello spaccio, può legittimamente concorrere a fondarlo unitamente ad altri elementi (Sez. VI n. 11025 del 6/3/2013, De Rosa).
I giudici di merito hanno valorizzato non solo la quantità di droga e il numero di dosi ricavabili, ma anche la suddivisione in porzioni pronte per la distribuzione, il ritrovamento di un bilancino di precisione e il possesso di una somma ingente di denaro contante da parte di un soggetto disoccupato: elementi incompatibili con l’uso personale.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il motivo è riproduttivo di censure già vagliate e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ribadisce che, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi (Sez. III n. 23055 del 23/4/2013, Banic); dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 200/2008, l’incensuratezza non è più idonea da sola a giustificarne la concessione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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