Patteggiamento, ricorso inammissibile se contesta il merito della pena concordata (Cass. pen. Sez. VII n. 30676 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena è ammissibile nei soli limiti delle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. È pertanto inammissibile il ricorso che deduca la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.. La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile solo nel caso di errore manifesto, quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, senza margini di opinabilità. Le statuizioni sulla pena concordate tra le parti e recepite in sentenza non sono contestabili con il ricorso per cassazione, salvo che si tratti di pena illegale.

Il Fatto

Il difensore di fiducia del ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice dell’udienza preliminare di Verona aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Con un unico articolato motivo deduceva la violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avesse compiuto alcuna disamina della sussistenza di eventuali cause di non punibilità.

Il ricorrente censurava inoltre l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’eccessività della pena irrogata. La questione approdava così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificarne l’ammissibilità alla luce dei limiti impugnatori propri del rito patteggiato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, che ha inserito nell’ordinamento l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La norma circoscrive l’impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge in essa tassativamente elencate.

Su questa base il Collegio richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento che deduca la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.. Il riferimento è alla Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ribadisce che la sua censurabilità è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dai capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza, come avvenuto nel caso in esame (Sez. IV n. 13749 del 23/03/2022).

Sull’asserita eccessività della pena, il Collegio osserva che tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite in sentenza, costituiscono manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica. Esse non possono essere rimesse in discussione dalle stesse parti con il ricorso per cassazione. La parte non può dolersi della misura della pena patteggiata, a meno che non si versi in ipotesi di pena illegale, ipotesi esclusa nel caso di specie, come affermato in analoga fattispecie dalla Sez. V n. 4118 del 20/09/1999.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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