Ricorso inammissibile per pena e recidiva: solo merito (Cass. pen. Sez. VII n. 30678 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, il ricorso per cassazione che contesti l’eccessività della pena, la mancata esclusione della recidiva e il diniego della pena sostitutiva contrapponendo al ragionamento del giudice di appello differenti apprezzamenti di merito. Il controllo di legittimità non si estende alla graduazione della pena né alla valutazione di pericolosità sociale del condannato, quando la motivazione impugnata è sorretta da considerazioni razionali. La prognosi negativa sull’osservanza degli obblighi inerenti alla pena sostitutiva integra un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La vicenda riguarda un imputato condannato, all’esito di rito abbreviato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale aveva concesso le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione con sentenza del 19 settembre 2024.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’eccessività della pena, la mancata esclusione della recidiva e il diniego della pena sostitutiva. La questione arriva davanti alla Corte perché il ricorrente assume che i giudici di merito non abbiano adeguatamente valutato gli elementi addotti a discarico.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i tre motivi e li ritiene tutti manifestamente infondati. Quanto al primo, la Corte di appello aveva richiamato in modo non irragionevole i precedenti penali dell’imputato e le modalità esecutive del reato, consistenti nella distribuzione della droga e degli strumenti per il confezionamento in diversi luoghi di un immobile nella disponibilità del ricorrente. La pena inflitta dal primo giudice, peraltro non eccessiva, risulta quindi legittimamente confermata.

Sul secondo motivo, la doglianza difensiva non si confronta con le considerazioni della sentenza impugnata, che ha valorizzato quattro condanne per reati in materia di stupefacenti. Tale dato dimostra una perdurante propensione a delinquere, confermata anche dai fatti di causa, e giustifica il mantenimento della recidiva.

Il terzo motivo concerne il diniego della pena sostitutiva. La Corte di appello ha sottolineato, in senso ostativo all’applicazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen., la negatività della prognosi rispetto all’assolvimento degli obblighi previsti. Le condanne riportate hanno infatti dimostrato la refrattarietà del condannato all’osservanza dei comandi di legge.

La Corte ribadisce che, rispetto a ciascun tema, la motivazione impugnata è sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito. Tali censure esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, come affermato dai precedenti richiamati (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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