Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione delle risultanze istruttorie sul repechage (Cass. civ. Sez. Lav n. 1841 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non sono più deducibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che si converte in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. nelle sole ipotesi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà e motivazione perplessa od incomprensibile. È pertanto inammissibile il ricorso che, al di fuori di tali ipotesi, solleciti una nuova valutazione delle risultanze istruttorie già esaminate dal giudice di appello, comprese quelle relative all’adempimento dell’obbligo di repechage.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società con qualifica di pilota/primo ufficiale, dopo un malore aveva ottenuto il riconoscimento della idoneità al pilotaggio con le sole funzioni di copilota. La società lo aveva collocato in uno stato di abbandono, con diritto alla conservazione del posto per un anno in base a un provvedimento del 21.12.2015.

Il Tribunale aveva respinto le domande del lavoratore, dirette alla declaratoria di illegittimità del comportamento datoriale e al riconoscimento del diritto al reinserimento nel ruolo di pilota o in altro ruolo. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame, aveva accertato il diritto del lavoratore a essere ricollocato nel personale tecnico manutentivo a far data dal 21.12.2015. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente tardivo il controricorso, perché notificato e depositato oltre i termini dell’art. 370 cod. proc. civ.: il ricorso era stato notificato il 30.9.2019 e depositato il 17.10.2019, mentre il controricorso è stato notificato il 22.9.2021 e depositato l’11.10.2021.

Nel merito, i due motivi sono esaminati congiuntamente per la loro interferenza e dichiarati inammissibili. Il primo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul mancato possesso della licenza necessaria all’attività di tecnico manutentivo; il secondo censura la violazione degli artt. 4, comma 4, legge n. 68/1999 e 2103 cod. civ., per non avere la Corte territoriale considerato che la proposta di demansionamento era stata effettuata.

Il Collegio rileva che le doglianze del primo motivo sono veicolate ai sensi della vecchia formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non applicabile ratione temporis. Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al solo minimo costituzionale, con richiamo al consolidato orientamento espresso da Cass. n. 23940/2017.

Tutte le censure, osserva la Corte, mirano in realtà a ridiscutere la ricostruzione della vicenda operata dal giudice di appello circa la possibilità di ricollocare il lavoratore nell’organico aziendale, e a ottenere una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie già esaminate, secondo la diversa prospettazione della ricorrente. La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esaustiva, aveva accertato che il lavoratore possedeva i titoli per essere impiegato almeno tra il personale non navigante e che quella prospettata dal responsabile aziendale non era un’offerta di demansionamento riferibile all’impresa, mai formalizzata, ma solo un colloquio esplorativo.

Si tratta di accertamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, vincolato al controllo di conformità a diritto secondo i tassativi vizi deducibili con il ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile; nulla si dispone sulle spese in ragione della intempestività del controricorso e della mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, con richiamo a Cass. n. 23921/2020. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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