Scudo fiscale e giudizio di rinvio: correlazione tra reddito e somme rimpatriate (Cass. civ. Sez. V n. 27133 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato al mandato della sentenza rescindente della Corte di cassazione. Pertanto, accertato che il rimpatrio di somme mediante scudo fiscale non inibisce il recupero dell’IVA per incompatibilità dell’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001 con il diritto dell’Unione europea, il giudice di rinvio non può annullare “in toto” l’avviso di accertamento che contenga anche riprese ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini delle imposte dirette, l’onere probatorio del contribuente richiede la dimostrazione positiva e completa di una concreta correlazione oggettiva, cronologica e quantitativa, tra il reddito accertato e la provenienza delle somme rimpatriate, non essendo sufficiente la correlazione tra dette somme e la sola capacità di spesa. Infine, nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio è preclusa, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, l’acquisizione di nuovi documenti, salvo cause di forza maggiore o esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento.

Il Fatto

La causa approda per la seconda volta in cassazione. L’Ufficio aveva accertato induttivamente, per l’anno d’imposta 2003, ai fini IRPEF e IRAP, un reddito d’impresa e un valore della produzione netta pari a euro 435.414,49 e, ai fini IVA, un volume d’affari non dichiarato di euro 755.685,59. La contribuente, lavoratrice autonoma, aveva giustificato l’elevata capacità di spesa con il rimpatrio, mediante il cd. scudo fiscale, della somma di euro 1.474.960,00. All’esito del controllo sugli estratti di quattro conti correnti, l’Ufficio, ritenute insufficienti le giustificazioni, aveva emesso l’avviso di accertamento.

La CTR del Lazio, in sede di rinvio, accoglieva l’appello principale della contribuente e rigettava quello incidentale dell’Ufficio, reputando provata la compatibilità cronologica e quantitativa delle somme rimpatriate con le spese analizzate. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, per comunanza di censure, sono esaminati congiuntamente. Il primo e il secondo sono fondati, assorbito il terzo. Con riguardo al primo, la Corte rileva che il giudice di rinvio ha inosservato il mandato rimessogli, ritenendo l’illegittimità integrale dell’avviso di accertamento che conteneva anche riprese ai fini IVA. La sentenza rescindente aveva già escluso, con efficacia vincolante, ogni effetto del rimpatrio sul recupero dell’imposta sul valore aggiunto, per incompatibilità dell’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001 con il diritto dell’Unione europea.

Con riferimento alle imposte dirette, la Corte sottolinea che era richiesta la dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva — non astratta o meramente teorica — tra il reddito accertato e la provenienza delle somme rimpatriate. La ragione di tale rigore risiede nella necessità di evitare che il contribuente, invocando l’ombrello protettivo dello scudo, sottragga a tassazione componenti estranee alle attività scudate.

La CTR, valorizzando un’ossimorica analiticità non completa e la correlazione tra la provenienza delle somme e le spese, ha compiuto un duplice errore: ha confuso la capacità di spesa con il reddito e ha tradito la necessaria correlazione tra provenienza delle somme e reddito.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio è preclusa l’acquisizione di nuove prove documentali, trovando applicazione l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992. Nella specie non risultano dedotte cause di forza maggiore né esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento. La sentenza è dunque cassata con ulteriore rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

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