Pattugliamento transfrontaliero Svizzera: indennità di missione nazionale e non estera (Cons. Stato n. 10256 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I servizi di pattugliamento congiunto transfrontaliero svolti oltre il confine in esecuzione di accordi internazionali di cooperazione di polizia e dogana costituiscono singoli turni di lavoro ordinario e non una missione all’estero. Ad essi si applica la disciplina speciale dell’art. 13, comma 16, del d.p.r. n. 51/2009, che rinvia all’indennità di trasferta dell’art. 10 della l. n. 836/1973, e non il trattamento di missione all’estero degli artt. 1 e 2 del r.d. n. 941/1926, norma generale riferita al dipendente che si rechi all’estero per un arco di tempo. Il carattere dinamico o statico del servizio e l’impiego di mezzi diversi non mutano la qualificazione. Il giudicato formatosi su un periodo temporale diverso non preclude la contestazione della pretesa relativa ad anni successivi.

Il Fatto

Un assistente della Polizia di Stato, addetto al Settore di Polizia di Frontiera, ha svolto negli anni 2021, 2022 e 2023 numerosi servizi di pattugliamento misto transfrontaliero in territorio svizzero. Fino al 2020 l’Amministrazione aveva corrisposto l’indennità di missione all’estero; successivamente ha ritenuto applicabile l’indennità di missione nazionale e ha avviato il recupero delle somme versate in eccesso.

Il dipendente ha impugnato i provvedimenti di rettifica e restituzione. Con sentenza n. 1326/2022 il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, annullato gli atti e accertato il diritto all’indennità estera; la decisione è passata in giudicato. Non adeguandosi l’Amministrazione, il lavoratore ha proposto un nuovo giudizio ex art. 30 c.p.a. per gli anni 2021-2023. Il TAR, con sentenza n. 2620/2024, ha accolto la domanda condannando l’Amministrazione alla rideterminazione dell’indennità. Il Ministero dell’Interno ha appellato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di giudicato esterno. La sentenza n. 1326/2022 riguardava il pattugliamento degli anni 2019-2020; la pretesa azionata concerne gli anni 2021-2023. Il diverso periodo temporale esclude l’efficacia preclusiva, né la mancata impugnazione della prima sentenza vale come accettazione dei principi in essa affermati.

Nel merito l’appello è fondato. La Corte ricostruisce il quadro convenzionale: la legge n. 155/2016 ha ratificato l’Accordo di cooperazione di polizia e doganale Italia-Svizzera del 14 ottobre 2013, che all’art. 23 prevede il pattugliamento misto e all’art. 5 ne individua le finalità. Il quadro finalistico non differisce da quello esaminato con la sentenza Cons. Stato n. 4944/2022, relativa ai rapporti Italia-Austria.

I pattugliamenti congiunti possono essere statici, presso centri di cooperazione o stazioni ferroviarie, o dinamici, lungo le arterie viarie o a bordo di treni. Sul piano sostanziale si tratta in ogni caso di turni lavorativi ordinari svolti oltre confine sulla base di accordi internazionali. L’art. 13, comma 16, del d.p.r. n. 51/2009 disciplina proprio le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero lungo l’arco alpino, richiamando l’indennità dell’art. 10 della l. n. 836/1973.

Il trattamento di missione all’estero non è applicabile al singolo turno ordinario: l’art. 2 del r.d. n. 941/1926 àncora l’indennità al periodo compreso tra il passaggio e il rientro dal confine, presupponendo una missione protratta nel tempo. È quindi irrilevante la censura sul rango regolamentare della norma del 2009, che non deroga ma disciplina una fattispecie diversa.

Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il vizio richiede la prova rigorosa dell’identità assoluta delle situazioni e non può fondarsi su precedenti provvedimenti illegittimi, che non impongono all’Amministrazione di perseverare nell’errore. L’appello è accolto, il ricorso di primo grado respinto e le spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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