Indennità di missione per pattugliamento transfrontaliero solo secondo r.d. 941/1926 (Cons. Stato n. 10255 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento di missione all’estero previsto dagli artt. 1 e 2 del r.d. n. 941/1926 presuppone lo svolgimento di una missione che comporti il passaggio del confine e la permanenza all’estero per un arco di tempo, e non si estende al singolo turno lavorativo ordinario svolto oltre confine in esecuzione di accordi internazionali di cooperazione transfrontaliera. Per tali servizi opera la disciplina speciale dell’art. 10 della legge n. 836/1973, richiamata dall’art. 13, comma 16, del d.p.r. n. 51/2009, che riconosce la sola indennità di missione nazionale. La questione non è di rango della fonte, ma di diversità delle fattispecie: la norma secondaria non deroga al regio decreto, perché disciplina un servizio strutturalmente differente. Il pattugliamento congiunto, statico o dinamico, resta attività ordinaria di servizio oltre confine sulla base di accordi internazionali.

Il Fatto

Quattro appartenenti alla Polizia di Stato, addetti al Settore di Polizia di Frontiera, hanno chiesto al TAR Lombardia l’accertamento del diritto all’indennità di missione all’estero per ciascun servizio di pattugliamento misto svolto in territorio svizzero tra l’1.01.2019 e il 31.12.2024, in esecuzione dell’Accordo di cooperazione di polizia e doganale recepito con la legge n. 155/2016. L’Amministrazione aveva corrisposto soltanto l’indennità di missione nazionale e l’indennità di servizio esterno, rimanendo silente sull’istanza.

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, qualificando i servizi come missioni all’estero e applicando il r.d. n. 941/1926, sul rilievo che il pattugliamento dinamico non si esaurisce nel presidio di stazioni ferroviarie di confine o di aree doganali. Il Ministero dell’Interno ha proposto appello, sostenendo l’applicazione del combinato disposto degli artt. 43 e 95 della legge n. 121/1981, dell’art. 3 della legge n. 836/1973, dell’art. 13, comma 16, del d.p.r. n. 51/2009 e dell’art. 9 del d.p.r. n. 164/2002.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione degli appellati secondo cui il precedente invocato dal Ministero riguarderebbe una vicenda estranea, perché relativa a un Paese non appartenente all’Unione europea. La sentenza Cons. Stato n. 4944/2022, resa sui rapporti Italia-Austria, esprime un principio di valenza generale: il quadro finalistico dell’Accordo Italia-Svizzera — rafforzare la cooperazione in prossimità della frontiera comune contro i traffici illeciti, l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera — non è diverso.

La Corte distingue i servizi di pattugliamento congiunto statici, esercitati presso centri di cooperazione o stazioni ferroviarie, da quelli dinamici, svolti lungo le arterie viarie o a bordo di treni. Sul piano sostanziale, in entrambi i casi si tratta di singoli turni lavorativi ordinari svolti oltre confine sulla base di accordi internazionali di collaborazione transfrontaliera, come conferma l’art. 23 dell’Accordo, che assegna agli agenti operanti sul territorio dell’altra Parte il ruolo di osservatori senza autonome misure di polizia.

Da qui la conclusione: l’art. 13, comma 16, del d.p.r. n. 51/2009 richiama l’indennità dell’art. 10 della legge n. 836/1973 per tutte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero e per i compiti espletati oltre confine come ordinarie attività di servizio derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera. Il r.d. n. 941/1926 resta invece riferito al lavoratore che svolge missione all’estero per un arco di tempo, come si ricava dall’art. 2, che ancora l’indennità al giorno di passaggio del confine fino al rientro.

Superata la tesi del rango secondario della norma: il punto non è di derogare al regio decreto, ma di applicare ciascuna disciplina alla propria fattispecie. Quanto alla pretesa disparità di trattamento, la mancata impugnazione di una sentenza di primo grado resa tra altre parti non equivale ad accettazione dei principi, e in ogni caso il vizio richiede la prova rigorosa dell’identità assoluta delle situazioni, non invocabile a partire da precedenti illegittimi.

L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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