Nuova valutazione della Soprintendenza e sospensione per usi civici nel PAUR eolico (TAR Calabria n. 1062 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una modifica sostanziale del progetto intervenuta nel corso del procedimento di provvedimento autorizzatorio unico regionale, la Soprintendenza non può limitarsi a confermare il parere già espresso sul progetto originario, essendo tenuta a un nuovo e aggiornato approfondimento istruttorio e a una rinnovata motivazione sui profili monumentali e paesaggistici, tanto più quando la modifica determini una riduzione non marginale degli impatti. Il procedimento di PAUR può inoltre essere sospeso, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, anche nel corso della conferenza di servizi, ove ciò sia necessario per consentire al proponente di acquisire la documentazione richiesta, quando il ritardo nell’accertamento sugli usi civici sia imputabile alle amministrazioni locali e non al richiedente. La perentorietà dei termini, ai sensi del comma 8, opera infatti solo agli effetti degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990, senza incidere sulla validità del provvedimento tardivo.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il diniego opposto dalla Regione Calabria all’istanza di PAUR relativa a un progetto di parco eolico e alle opere di connessione alla rete, insieme agli atti presupposti: i pareri negativi dei Comuni e della Soprintendenza, i verbali della conferenza di servizi e la determinazione conclusiva negativa.

Il progetto originario prevedeva sette aerogeneratori. In corso di procedimento la società ha modificato il progetto, eliminando i due aerogeneratori di potenza superiore e le opere di connessione ricadenti in uno dei Comuni. La questione è giunta al giudice per contestare, tra l’altro, la conferma del parere della Soprintendenza sul progetto ormai modificato e il rifiuto della sospensione del procedimento, richiesta per consentire ai Comuni di completare l’accertamento sugli usi civici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti esposti, riconoscendo la fondatezza parziale del primo e del terzo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure. Quanto al primo motivo, è fondato il rilievo sui difetti di istruttoria e motivazione del parere della Soprintendenza: a fronte di una modifica progettuale di evidente consistenza, la mera conferma del parere già reso sul progetto originario non assolve compiutamente l’onere motivazionale, né emerge il dovuto approfondimento sul nuovo assetto dell’impianto.

La Corte sottolinea che proprio i profili monumentali e paesaggistici debbono essere nuovamente valutati e aggiornati, poiché la riduzione degli impianti determina una diminuzione certamente non marginale degli impatti sul paesaggio. Restano, pertanto, non compiutamente assolti il dovere istruttorio e quello di motivazione.

Parzialmente fondato è anche il terzo motivo, relativo agli usi civici. Il Collegio richiama gli arresti secondo cui il d.lgs. n. 199/2021 non introduce un’assoluta inidoneità delle zone gravate da usi civici all’installazione di impianti FER, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 103 del 2024. La presenza di usi civici può quindi essere rimessa a un accertamento successivo all’adozione del provvedimento autorizzatorio.

Non può ammettersi che il ritardo nell’accertamento, ove imputabile alle amministrazioni locali e non al richiedente, produca conseguenze pregiudizievoli in capo a quest’ultimo. Il Collegio ritiene pertanto che la sospensione del procedimento possa essere disposta anche durante la conferenza di servizi. La perentorietà dei termini del comma 8 è limitata agli effetti degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990, senza incidere sulla validità del provvedimento tardivo.

Il ricorso è quindi accolto, salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione procedente e delle altre amministrazioni interessate. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità e peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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