Revoca permesso per condanna stupefacenti anche senza pericolosità attuale (TAR Emilia-Romagna n. 1293 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna, anche non definitiva, per un reato in materia di stupefacenti costituisce titolo autonomo e sufficiente per il diniego, il rifiuto di rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998. La norma attribuisce a tali reati un grave disvalore ai fini della tutela della sicurezza pubblica, con la conseguenza che l’Amministrazione non è tenuta a compiere una valutazione aggiuntiva circa l’attualità della pericolosità sociale del soggetto. Gli elementi di segno positivo relativi all’inserimento familiare, sociale e lavorativo dell’interessato non sono idonei a sovvertire la prognosi sfavorevole quando la condanna riguardi una fattispecie criminosa di elevata gravità e allarme sociale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, impugnava il provvedimento con cui il Questore ne aveva disposto la revoca, rifiutando contestualmente il rilascio di qualsiasi altro titolo di soggiorno. Il provvedimento si fondava su una pluralità di elementi: la condanna, intervenuta nel 2022, alla pena di dieci anni di reclusione per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (trasporto di kg. 43,716 di cocaina), nonché pregresse segnalazioni per percosse e lesioni personali e per attività di gestione rifiuti non autorizzata.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduceva erronea falsa applicazione di legge e carenza istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione non avesse valutato la sua stabile occupazione, la situazione reddituale e il radicamento familiare in Italia. Secondo la tesi del ricorrente, il diniego avrebbe dovuto fondarsi su una prognosi di pericolosità attuale, senza alcun automatismo legato alle condanne riportate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento questorile. La sentenza chiarisce che, a norma dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, non è ammesso in Italia lo straniero condannato per reati inerenti agli stupefacenti; il successivo art. 5, commi 5 e 6, prevede che il permesso sia rifiutato o revocato quando vengono a mancare i requisiti per l’ingresso e il soggiorno.
Secondo il Collegio, il richiamo alla condanna per il reato ostativo è autonomamente sufficiente a sorreggere il provvedimento: la condanna, anche non definitiva, per un qualsivoglia reato in materia di stupefacenti determina il diniego del titolo di soggiorno. Il Tribunale richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il legislatore attribuisce a tali fattispecie un disvalore “a monte”, funzionale alla tutela della sicurezza pubblica e tale da escludere qualsiasi automatismo solo in apparenza: la valutazione di pericolosità resta ancorata al dato normativo, che già esprime un giudizio di non compatibilità con il soggiorno.
Quanto alla gravità del caso, la Corte evidenzia che la fattispecie contestata – trasporto di quasi 44 kg di cocaina – è oggettivamente grave e idonea a creare un elevato allarme sociale. La condanna a dieci anni di reclusione conferma la concreta pericolosità del soggetto e rende non incongrua la scelta amministrativa. Gli elementi di inserimento sociale e lavorativo addotti dal ricorrente, pur presenti, non risultano decisivi a fronte della prognosi largamente sfavorevole formulata dall’Amministrazione.
Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso, con integrale compensazione delle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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