Annullamento d’ufficio della SCIA: necessaria una motivazione concreta sull’interesse pubblico (TAR Lombardia n. 626 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di una SCIA ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’amministrazione ha l’onere di motivare l’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto in termini concreti e attuali, non potendo tale interesse risolversi nella mera esigenza di ripristino della legalità violata. È pertanto illegittimo il provvedimento di annullamento la cui motivazione risulti generica e tautologica, limitandosi a richiamare le norme di piano asseritamente violate senza specificare in che misura l’incremento del carico urbanistico si traduca in un pregiudizio concreto per il tessuto urbano di riferimento, né operando alcuna comparazione con l’interesse privato al mantenimento del titolo. La sospensione cautelare di un provvedimento che ordini la demolizione di opere in avanzato stato di realizzazione è giustificata dal pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla distruzione di beni difficilmente ristorabili per equivalente.
Il Fatto
Una società impugnava dinanzi al TAR Lombardia la nota con cui il Comune di Milano aveva disposto l’annullamento d’ufficio di una SCIA presentata nell’aprile 2025 e della successiva SCIA in variante del dicembre 2025, ordinando altresì il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere entro novanta giorni. Il provvedimento comunale si fondava su quattro profili di difformità rispetto alle norme del PGT vigente, tra cui lo scostamento dalla linea di altezza e l’errato calcolo delle superfici al piano seminterrato. La società ricorrente chiedeva, oltre all’annullamento dell’atto, la sospensione cautelare della sua efficacia e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni, assumendo l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela e lamentando il grave pregiudizio derivante dall’ordine di demolizione di opere in avanzato stato di realizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto l’istanza di sospensione meritevole di accoglimento, concentrando la propria verifica sui due requisiti della fumus boni iuris e del periculum in mora.
Quanto al primo profilo, il Tribunale ha osservato che la motivazione dell’annullamento d’ufficio si risolveva nel richiamo all’incremento del carico urbanistico e delle dotazioni di servizi nel tessuto urbano di riferimento, senza che fosse specificata la misura di tale incremento né la sua concreta incidenza. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio con riferimento a Cons. Stato, Sez. IV, 3 settembre 2024, n. 7367 e Cons. Stato, Sez. VI, 2 luglio 2024, n. 5830, è costante nel richiedere che l’interesse pubblico all’annullamento sia concreto e attuale, distinto dalla mera esigenza di ripristino della legalità violata. La motivazione addotta dal Comune è stata pertanto ritenuta generica e tautologica, non avendo l’amministrazione esplicitato le ragioni del pregiudizio al tessuto urbano né operato la necessaria comparazione con l’interesse privato al mantenimento del titolo.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Collegio ha rilevato la sussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile. Il provvedimento impugnato, infatti, non si limitava a inibire la prosecuzione dell’attività edilizia, ma conteneva un espresso ordine di ripristino dello stato dei luoghi con demolizione delle opere entro novanta giorni. L’esecuzione di tale ordine avrebbe comportato la distruzione di opere in avanzato stato di realizzazione, se non già ultimate, con un danno materiale ed economico di rilevantissima entità, difficilmente reversibile e non ristorabile per equivalente in caso di esito favorevole del giudizio di merito. La concretezza e l’imminenza del pregiudizio hanno indotto il Tribunale a ritenere necessaria la concessione della tutela cautelare per preservare l’integrità del bene e garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
Il Collegio ha quindi accolto l’istanza cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato e fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 gennaio 2027, con compensazione delle spese della presente fase.
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Nota della Redazione
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