Termine perentorio PAUR impone obbligo di provvedere e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1063 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale attivato ad istanza di parte nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale deve essere definito con provvedimento espresso entro il termine perentorio stabilito dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. L’inerzia serbata dall’amministrazione regionale e dagli organi componenti la conferenza di servizi integra un silenzio-inadempimento che legittima l’ordine di provvedere in un termine fissato dal giudice. Resta ferma la natura discrezionale del potere amministrativo in ordine al contenuto della determinazione conclusiva. Il giudice amministrativo può nominare fin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, per assicurare la conclusione del procedimento in caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale in seno al PAUR ai sensi degli artt. 23 e 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza nominale complessiva di 40 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi tra i Comuni di Aidone e Ramacca.

L’istanza è stata trasmessa nel luglio del 2021 e successivamente perfezionata. Dopo lo svolgimento della prima conferenza di servizi, l’ultima pubblicazione dell’avviso al pubblico e la trasmissione del benestare del gestore della rete sulle opere di connessione, la società ha sollecitato più volte la definizione del procedimento e ha infine diffidato l’amministrazione. A fronte dell’inerzia, ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e la condanna alla conclusione del procedimento, chiedendo sin d’ora la nomina del commissario ad acta. Gli Assessorati regionali intimati si sono costituiti con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato il ricorso come fondato e lo ha accolto nei termini indicati in motivazione. Il procedimento attivato ad istanza di parte andava definito con l’adozione del provvedimento conclusivo entro i termini perentori fissati dal citato art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, mentre l’iter si è arrestato con la conferenza di servizi del 13 settembre 2023.

Da qui la sussistenza del silenzio-inadempimento: all’inadempimento dell’amministrazione regionale e degli organi componenti la conferenza di servizi consegue l’obbligo di definire il procedimento con provvedimento espresso. Il Tribunale ha richiamato, sul punto, il proprio precedente T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1077/2023, assumendolo a sostegno della propria conclusione.

L’ordine di provvedere è stato fissato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza. Il Collegio ha però precisato che resta ferma la natura discrezionale del potere in questione: il giudice ordina l’esercizio del potere, ma non ne predetermina il contenuto.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento degli organi ordinariamente preposti, il Tribunale ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario di diverso Assessorato rispetto a quello intimato, dotato di adeguata professionalità. Il commissario provvede, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di novanta giorni, ad assicurare la conclusione del procedimento.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e sono state liquidate in complessivi 1.000,00 euro, oltre a spese forfettarie, I.V.A. e accessori di legge; compensazione con le altre amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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