Obbligo vaccinale, improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Piemonte n. 244 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il venir meno, per effetto del d.l. n. 24/2022, dell’obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e del correlato effetto sospensivo determina la cessazione della lesività del provvedimento di sospensione dal servizio, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La sospensione dall’attività lavorativa, disposta ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, costituisce atto vincolato: l’amministrazione può accogliere l’istanza di differimento solo in presenza di condizioni cliniche documentate e attestate dal medico, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute. In difetto di tale documentazione, la mera comunicazione di non volersi sottoporre alla vaccinazione legittima il provvedimento di sospensione.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al comparto della Polizia Stradale, veniva invitato dal funzionario incaricato a produrre la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, ovvero l’attestazione di esenzione o la richiesta di vaccinazione. Il dipendente dapprima inviava copia della prenotazione per la prima dose, fissata al 5 gennaio 2022, ma il successivo 28 dicembre 2021 comunicava all’ufficio di non volersi sottoporre alla vaccinazione. Con decreto del 29 dicembre 2021, il dirigente del Compartimento disponeva la sospensione dall’attività lavorativa.

Con ricorso notificato e depositato il 21 gennaio 2022, il ricorrente impugnava il provvedimento chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare. All’esito dell’udienza camerale dell’11 febbraio 2022 il Collegio respingeva l’istanza cautelare; nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’impugnazione è volta all’annullamento della sospensione disposta in forza dell’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, che, nella versione ratione temporis vigente, obbligava il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico alla vaccinazione, prevedendo la sospensione dall’attività lavorativa per gli inadempienti fino al completamento del ciclo vaccinale e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Con l’art. 8 d.l. n. 24/2022, in vigore dal 25 marzo 2022, la disciplina dell’obbligo vaccinale è stata trasposta nell’art. 4-ter.1 d.l. n. 44/2021, che, pur mantenendo l’obbligatorietà, ha eliminato la previsione della sospensione dal servizio per il caso di inadempimento. Ne deriva che è immediatamente terminato l’effetto sospensivo ricollegato alla mancata vaccinazione e che dal 15 giugno 2022 è venuto meno anche l’obbligo vaccinale. L’atto impugnato ha pertanto cessato di spiegare effetti lesivi, con conseguente difetto di interesse all’annullamento.

Il Collegio esclude che rilevino l’effetto economico collegato alla sospensione, non essendo state proposte domande di condanna all’erogazione delle somme non percepite, né l’inciso provvedimentale sulla non computabilità del periodo ai fini previdenziali e di anzianità, trattandosi di mero avviso, inidoneo, in assenza di atti applicativi, a spiegare effetti giuridici sul rapporto di lavoro.

Per completezza, il Tribunale rileva l’infondatezza nel merito delle censure. Quanto al primo motivo, il differimento della vaccinazione può essere accolto solo in presenza di condizioni cliniche documentate e attestate dal medico curante o vaccinatore; nella specie il ricorrente non è mai stato esentato e ha comunicato di non volersi sottoporre alla vaccinazione per motivi personali. I certificati medici prodotti non dimostrano un’impossibilità assoluta alla deambulazione e, comunque, circoscrivono il riposo a un periodo anteriore alla data fissata per la vaccinazione. Il provvedimento di sospensione era dunque atto vincolato.

Quanto al secondo motivo, il dirigente del Compartimento è legittimato a emanare il provvedimento, costituendo gli uffici periferici di polizia stradale uffici con funzioni finali ai sensi del d.P.R. n. 208/2001. Il richiamo agli artt. 16 e 21 del d.P.R. n. 737/1981 è inconferente, poiché la sospensione opera senza conseguenze disciplinari. Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *