Ricorso elettorale inammissibile senza principio di prova delle schede contestate (TAR Marche n. 1062 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito elettorale non sono ammesse impugnative esplorative, ossia ricorsi che, pur mediante censure di diritto, tendano a un riesame complessivo del risultato elettorale. Il principio di specificazione dei motivi, pur valutato con rigore attenuato, richiede che siano indicati con riferimento a circostanze concrete la natura dei vizi, il numero delle schede contestate e le sezioni di riferimento. L’assenza di dichiarazioni dei rappresentanti di lista e di individuazione delle singole schede impedisce di ravvisare il principio di prova della concreta lesione e della rilevanza delle irregolarità sul risultato. La mera anomalia statistica nei rapporti tra voti di lista e preferenze non sostituisce la prova delle schede che sarebbero rilevanti. Il ricorso che si risolva in un’indagine esplorativa è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato nella lista “Lega, Salvini-Marche” nella circoscrizione di Fermo per le elezioni regionali del 28 e 29 settembre 2025, risultava primo dei non eletti con 2.947 preferenze, mentre la lista otteneva 5.880 voti. Risultava eletta la controinteressata, candidata nella lista “Forza Italia”, la quale conquistava il seggio grazie ai 5.927 voti di lista, a fronte di 1.813 preferenze personali. La differenza tra le due liste era di 47 voti.
Il ricorrente deduceva che molte preferenze espresse a favore di una candidata di altra lista, recanti il cognome “Ceroni”, erano state scritte a fianco del simbolo di “Forza Italia” e valutate come voto di lista, con attribuzione alla lista anziché alla candidata. Da qui la richiesta di riconteggio e, in via subordinata, di nullità di quei voti di lista. Chiedeva inoltre il riconteggio delle schede nulle attribuibili alla propria lista. Si costituivano la Regione Marche e la controinteressata, eccependo l’inammissibilità per difetto di principio di prova.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi consolidati in materia: nel rito elettorale non sono permesse impugnative esplorative, e non è configurabile una rinnovazione sostanziale dello scrutinio, poiché il giudizio elettorale non è giurisdizione di diritto obiettivo volta ad accertare l’effettivo responso delle urne. L’interessato deve fornire idonea prova della concreta lesione subìta, senza differire all’esito della verificazione istruttoria la dimostrazione del proprio interesse.
Quanto alla specificità dei motivi, la giurisprudenza ammette un rigore attenuato, ma esige pur sempre l’indicazione, con riferimento a circostanze concrete, della natura dei vizi, del numero delle schede contestate e delle sezioni. Il ricorrente si limita a depositare una tabella di 116 preferenze asseritamente annullate, senza indicare la fonte, senza specificare le sezioni e senza alcuna dichiarazione dei rappresentanti di lista: nessun elemento, quindi, valutabile come principio di prova.
Il Collegio rileva un ulteriore profilo decisivo: manca qualsiasi specificazione sulla struttura delle schede contestate, ossia se il nome fosse apposto unitamente al contrassegno di Forza Italia o nello spazio di altra lista senza alcun simbolo. Solo le schede idonee a ridurre i voti di lista della lista avversaria potrebbero giovare al ricorrente; non quelle in cui il cognome sia scritto nell’area della lista votata. In tal caso si prospetterebbe un’indagine psicologica sulla volontà dell’elettore, in contrasto con la regola per cui sono inefficaci le preferenze per candidati di lista diversa da quella votata.
Il ricorso si fonda, in definitiva, su un teorema di errore generalizzato degli elettori, basato sui dati di scrutinio di alcuni comuni, privo dell’individuazione del numero e delle caratteristiche delle schede rilevanti. Del tutto generica è anche la richiesta di riconteggio delle schede nulle attribuibili alla lista del ricorrente, non accompagnata da alcuna censura specifica. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della natura del contenzioso.
Nota della Redazione
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