Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 284 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, ove risulti l’omesso adempimento e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97). Il rimedio presuppone la sussistenza dei requisiti dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm. e la mancata contestazione dell’inadempimento. Il giudice dell’ottemperanza non può però integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire: è pertanto inammissibile l’istanza volta a ottenere gli interessi legali quando il titolo non ne disponga alcunché e non sia stata proposta la specifica azione ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a fruire della carta docente per il valore di euro 500,00 annui per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato da apposita certificazione della cancelleria.

Ritenendo il giudicato rimasto ineseguito nonostante la regolare notifica, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione, con assegnazione della carta e accredito dell’importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi legali, e che fosse sin d’ora nominato un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza. Alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi, è emersa l’inesecuzione del giudicato del giudice ordinario.

È risultato altresì decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione. Ne è derivata la condanna del Ministero a provvedere agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.

Su un punto il ricorso è stato invece rigettato. Quanto agli interessi legali, il Collegio ha osservato che la sentenza da eseguire nulla dispone in merito e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella pronuncia del giudice ordinario. Nel caso di specie non era stata proposta la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati anzi richiesti gli interessi dalla maturazione del credito sino al saldo.

Il Collegio ha pertanto nominato sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta nella figura del Direttore generale della competente Direzione ministeriale, o dirigente delegato, che provvederà su specifica richiesta della ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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