Inammissibilità del ricorso per mancata prova della notifica all’Amministrazione (TAR Lombardia n. 2402 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., il ricorso per il quale non sia fornita la prova della notifica all’Amministrazione che ha emanato l’atto impugnato. La mancata prova della notificazione, infatti, rientra tra le “altre ragioni ostative ad una pronuncia di merito” e impedisce di verificare sia la tempestività della notifica del ricorso sia l’eventuale vizio che affligge la notificazione stessa. L’esame della questione processuale precede, nel rispetto del principio della ragione più liquida, l’analisi di ogni altra censura di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, studente di un liceo scientifico, impugnava il verbale di non ammissione all’anno scolastico successivo, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili, e chiedeva il risarcimento dei danni. L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio. Già in sede cautelare il Presidente della Sezione aveva rilevato, con decreto di rigetto dell’istanza inaudita altera parte, la sussistenza di numerose irregolarità degli atti di impugnativa.
Tale decreto aveva evidenziato, tra l’altro, la mancata prova della notifica del ricorso all’Amministrazione intimata, non risultando depositata la ricevuta di consegna del messaggio PEC in formato eml. Alla vigilia dell’udienza di merito, il ricorrente aveva provveduto a regolarizzare soltanto la procura alle liti, senza sanare le ulteriori irregolarità segnalate.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel trattenere la causa in decisione, ha dichiarato di voler esaminare, in applicazione del principio della ragione più liquida, la questione pregiudiziale dell’inammissibilità del ricorso per difetto di prova della notifica all’Amministrazione che ha emanato l’atto impugnato, questione idonea a definire il giudizio indipendentemente dall’esame delle altre censure.
La circostanza che il ricorrente non abbia fornito prova della notifica del ricorso all’intimata Amministrazione è stata ritenuta dirimente. Il Collegio ha osservato, riprendendo le indicazioni già fornite dal decreto presidenziale del 12 dicembre 2023, che l’assenza di tale prova impedisce di verificare la tempestività della notifica e di accertare l’eventuale esistenza di un vizio che la affligge, anche ai fini di cui all’art. 44, comma 4, c.p.a.
Tale evenienza è stata ricondotta dal Tribunale alla fattispecie delle “altre ragioni ostative ad una pronuncia di merito” richiamate dall’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., legittimando la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nel richiamare i precedenti giurisprudenziali in tema di applicazione del principio della ragione più liquida, il Collegio ha precisato che la regola di economia processuale consente di privilegiare, nell’ordine delle questioni da esaminare, quella che può definire il giudizio.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la statuizione di cui al P.Q.M., con il quale il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato le spese di lite, stante la mancata costituzione delle parti intimate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.