Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza: la condanna alle spese segue la soccombenza anche in caso di adempimento tardivo (TAR Molise n. 134 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento, da parte dell’Amministrazione, di quanto dovuto in forza della sentenza passata in giudicato, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’adempimento tardivo, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, non esonera l’Amministrazione dalla soccombenza virtuale: le spese del giudizio di ottemperanza restano a suo carico e seguono il criterio della soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Una docente agiva in ottemperanza dinanzi al TAR Molise per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, che ne aveva riconosciuto il diritto alla cd. “Carta Docenti” per diverse annualità, con interessi e rivalutazione. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione per la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni. Solo successivamente all’iscrizione a ruolo del ricorso, l’Amministrazione provvedeva al pagamento integrale di quanto dovuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la documentazione prodotta dall’Amministrazione, unitamente alla dichiarazione della ricorrente che ha riconosciuto l’intervenuto pagamento, integra la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Tale sopravvenienza determina la cessazione della materia del contendere, conformemente al disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente al giudice di dichiarare tale esito quando non vi sia più interesse alla decisione nel merito.

Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendovi contestazioni in ordine all’avvenuto adempimento. La circostanza che il pagamento sia intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso ha, tuttavia, un rilievo decisivo sul piano delle spese.

Il Collegio ha evidenziato che l’adempimento tardivo dell’Amministrazione, intervenuto soltanto nella fase successiva all’instaurazione del giudizio, giustifica l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale. L’Amministrazione resistente è stata, pertanto, condannata al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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