Criterio cronologico illegittimo nell’accreditamento delle strutture psichiatriche miste (Cons. Stato n. 6696 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio cronologico di presentazione delle istanze di accreditamento sanitario non può essere utilizzato come criterio selettivo autonomo, ove l’amministrazione abbia preventivamente assicurato alle strutture già operanti nel sistema misto pubblico-privato una priorità nella valutazione delle domande. L’art. 6 del Regolamento attuativo della l.r. n. 24/2008 subordina il ricorso al criterio cronologico all’esito della comparazione dei progetti, sicché la sua applicazione diretta è illegittima. La Regione che, avvalendosi per lungo tempo delle strutture private mediante reiterati contratti ponte, ne abbia legittimato l’affidamento, non può poi invocare il limite invalicabile del fabbisogno per escluderle dall’accreditamento. Il parere di compatibilità motivato per relationem rispetto a una nota non allegata né ostesa è viziato da difetto di motivazione.

Il Fatto

Una cooperativa sociale gestiva una struttura residenziale riabilitativa psichiatrica nata dal superamento dell’ospedale psichiatrico locale. La struttura operava in regime misto pubblico-privato: prestazioni sanitarie erogate dall’azienda sanitaria, servizi socio-riabilitativi e alberghieri garantiti con personale proprio.

Dopo il tavolo tecnico del 2015, la cooperativa presentò nel 2016 l’istanza di conversione e la reiterò nel 2019 su invito della stessa amministrazione. Il parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale fu però negativo, in applicazione del criterio cronologico. La cooperativa impugnò davanti al TAR Calabria, che accolse il ricorso e i primi motivi aggiunti. La Regione e il Commissario ad acta proposero appello principale e incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. L’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, sollevata da una controinteressata, è dichiarata inammissibile perché veicolata con memoria di costituzione anziché con appello incidentale, e comunque infondata nel merito per la tempestività dell’impugnazione. Analoga eccezione di un consorzio è respinta, non incidendo gli atti impugnati sulla sua posizione.

Sul merito, i giudici confermano l’illegittimità dell’utilizzo del criterio meramente cronologico per l’assegnazione dei posti letto. L’amministrazione avrebbe dovuto risolvere le anomalie gestionali senza pregiudicare l’affidamento delle strutture che avevano garantito continuità assistenziale, gestori autorizzati di un sistema avallato per anni.

La tesi difensiva dell’amministrazione non è condivisa. L’art. 6 del Regolamento attuativo prevede il criterio cronologico solo all’esito della comparazione dei progetti, con indicazione di criteri specifici. Il criterio cronologico assume quindi valore residuale, e risulta apodittica l’affermazione di parità di condizioni tra le strutture.

Inoltre, il criterio è stato applicato scorrettamente: la Regione ha considerato l’istanza del 2019, mera riproposizione di quella tempestiva del 2016. Il costante richiamo alla priorità delle strutture miste, contenuto negli atti deliberativi, non è stato accompagnato da alcuna indicazione sul criterio selettivo, che gli operatori hanno conosciuto solo in giudizio. Il comportamento contraddittorio dell’amministrazione integra la lesione dell’affidamento, principio generale richiamato dalla Ad. Plen. n. 19 del 2021 e positivizzato dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

È confermato infine il difetto di motivazione del parere negativo, motivato per relationem rispetto a una nota non allegata né resa disponibile. Il limite del fabbisogno, pur principio fondamentale, è sconfessato dalla stessa evoluzione fattuale, avendo l’amministrazione ammesso l’insufficienza della programmazione. Appello principale e incidentale sono respinti, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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