Aliud pro alio per consegna di merce priva di certificazione armonizzata (Cass. civ. Sez. 2 n. 10111 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compravendita, la consegna di un bene che presenti difformità rispetto alle previsioni di una norma armonizzata, quale la UNI EN 1401, si configura come consegna di aliud pro alio, ex art. 1453 cod. civ., qualora il bene, appartenendo a un genere diverso da quello pattuito, risulti funzionalmente del tutto inidoneo allo scopo economico-sociale della res promessa. La consegna di prodotti da costruzione non conformi agli standard armonizzati, a un benestare tecnico europeo o a una specificazione tecnica non armonizzata riconosciuta a livello comunitario, rende la merce automaticamente inidonea all’uso e non commercializzabile, ai sensi della Direttiva 89/106/CEE e dell’art. 11, commi 3 e 4, d.P.R. n. 246/1993. In tal caso, è irrilevante l’assenza di pregresse contestazioni tra le parti e la mancata prova della provenienza delle merci restituite dagli acquirenti, atteso che l’aliud pro alio prescinde dalla verifica dei vizi e attiene alla stessa identità della cosa acquistata.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice per il pagamento del saldo di fatture relative alla fornitura di tubi in PVC. L’opponente aveva dedotto che i tubi forniti erano privi della necessaria certificazione e, pertanto, erano stati restituiti dagli acquirenti finali. La società aveva inoltre proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta e risarcimento del danno ex art. 1490 cod. civ.. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, mentre la Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda riconvenzionale, condannando la società al pagamento. La Corte territoriale aveva ritenuto che i tubi, dotati di certificazione UNI 7447, non fossero affetti da vizi che ne inficiassero l’uso, né fossero diversi da quelli ordinati.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, ha dichiarato la questione fondata, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di compravendita. La Corte ha precisato la distinzione tra vizio redibitorio, mancanza di qualità promesse ed aliud pro alio, qualificando quest’ultima ipotesi come quella in cui il bene consegnato appartenga a un genere completamente diverso da quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, così da risultare funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa.
La Corte ha quindi applicato tale principio al caso di specie, valorizzando il quadro normativo europeo in materia di prodotti da costruzione. La Direttiva 89/106/CEE, infatti, subordina l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione alla loro idoneità all’impiego, che può essere attestata dalla marcatura CE, dal benestare tecnico europeo o dal rilascio di un attestato di conformità. L’art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 246/1993, che ha dato attuazione alla Direttiva, stabilisce che i prodotti non muniti di tali certificazioni debbano essere immediatamente ritirati dal commercio.
La Corte ha rilevato che la norma UNI EN 1401 ha sostituito la precedente UNI 7447, costituendo lo standard europeo per le tubazioni in PVC per fognature non in pressione. Di conseguenza, la fornitura di tubi conformi a una certificazione superata, come quella UNI 7447, non conforme alle specifiche armonizzate vigenti, rende la merce automaticamente inidonea all’uso e non commercializzabile. Da ciò consegue la sussistenza di un’ipotesi di aliud pro alio, essendo stata consegnata una cosa funzionalmente diversa da quella pattuita.
La Corte ha infine precisato che, in presenza di una fornitura di merce non commerciabile, risultano irrilevanti sia l’assenza di pregresse contestazioni sulle forniture, sia la mancata prova che le merci restituite dagli acquirenti coincidessero con quelle fornite. La Corte ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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