Inammissibile la revocazione della revocazione nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 16379 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione proposto avverso la pronuncia che ha deciso un precedente giudizio di revocazione è inammissibile, perché l’art. 403, primo comma, cod. proc. civ. esclude che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione possa essere impugnata con una nuova revocazione. Contro di essa sono ammessi soltanto i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. Il giudicato formatosi sulla revocazione copre il dedotto e il deducibile, cioè gli errori dedotti nel ricorso per revocazione e quelli in esso deducibili ma non dedotti. La questione di giurisdizione prospettata dal ricorrente non integra errore di fatto e non può essere introdotta in sede di revocazione.
Il Fatto
La società contribuente, in liquidazione, era destinataria di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione Mod. 770 relativa all’anno d’imposta 2007. Impugnata la cartella, il ricorso era stato rigettato in primo grado e l’appello dichiarato inammissibile per mancata indicazione dell’ente appellato e per le modalità di spedizione dell’atto. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello è stato rigettato con ordinanza n. 11275 del 7 aprile 2022.
Avverso quella ordinanza la società ha proposto un primo ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 35430/2023. Contro quest’ultima ha quindi proposto un secondo ricorso per revocazione, sostenendo che i giudici di legittimità avrebbero commesso errore di fatto e deducendo il difetto di giurisdizione del giudice tributario. L’Agenzia delle entrate ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, condividendo integralmente le argomentazioni della proposta di definizione anticipata formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. Un primo profilo di inammissibilità risiede nel difetto di specificità: il ricorso non indica i fatti su cui sarebbe caduto l’errore di percezione, la loro immediata evidenza e la loro rilevanza.
Nel merito, la ricorrente sosteneva che la statuizione resa in sede di prima revocazione, relativa al compimento di atti interruttivi della prescrizione, fosse «inconferente», perché la vicenda non apparterrebbe alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria. La Corte ha replicato che, avendo l’originaria controversia ad oggetto una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo per IVA, la giurisdizione appartiene indubitabilmente al giudice tributario. In ogni caso, la questione dedotta non costituisce errore di fatto — richiamando Cass., Sez. U, n. 20013 del 19/07/2024 — né può essere sollevata in un ricorso per revocazione.
Il passaggio decisivo è l’applicazione dell’art. 403 cod. proc. civ., che al primo comma stabilisce che non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione, e al secondo comma che contro di essa sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. Nel caso di specie l’ordinanza impugnata aveva deciso la revocazione avverso la pronuncia che aveva a sua volta deciso il ricorso ordinario per cassazione, non soggetta ad alcun mezzo di impugnazione: donde l’inammissibilità della revocazione di revocazione.
La Corte richiama sul punto Cass. n. 21019 del 18/10/2016, secondo cui le sentenze e le ordinanze emesse ex art. 380 bis c.p.c. nel giudizio di revocazione non sono suscettibili di nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Aggiunge che il giudicato formatosi sulla revocazione copre il dedotto e il deducibile. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali, alla responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. e al versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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