Improcedibile il ricorso senza copia notificata della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 5053 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., quando la parte ricorrente non depositi nel termine perentorio la copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione. L’onere sussiste anche se il ricorso è proposto nel termine lungo, poiché la notificazione della sentenza rende il provvedimento impugnabile solo con l’osservanza del termine breve. L’improcedibilità è esclusa soltanto quando la notificazione del ricorso avvenga entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, perché in tal caso la data della notifica perde rilievo.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo azionata dalla Camera di Conciliazione Forense Picena, organismo non autonomo dell’Ordine degli Avvocati. Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia la parte ha proposto ricorso per cassazione con un motivo articolato in più censure. La Camera di Conciliazione Forense è rimasta intimata, senza svolgere attività difensiva. Il ricorso è stato definito in adunanza camerale a seguito di proposta di definizione accelerata.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha depositato istanza di decisione contestando la prospettazione di improcedibilità per mancato deposito della copia autentica notificata: poiché il ricorso era stato proposto nel termine semestrale dell’art. 327 cod. proc. civ., il deposito della copia con relata sarebbe stato irrilevante, dovendo la Corte verificare unicamente la tempestività rispetto alla pubblicazione.

La Corte conferma la proposta di definizione accelerata e richiama il consolidato orientamento secondo cui l’onere previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. è funzionale al riscontro, a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del giudicato formale, della tempestività dell’impugnazione. Una volta notificata la sentenza, il ricorso è esercitabile solo nei termini del termine breve.

Il Collegio ripercorre i principi delle Sezioni Unite n. 9005 del 2009: se il ricorrente allega, anche implicitamente, che la sentenza gli è stata notificata e produce solo la copia autentica senza relata, il ricorso è improcedibile. La sanzione può essere evitata solo con la produzione separata della copia con relata nel rispetto dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., applicabile estensivamente purché entro il termine dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ..

Le Sezioni Unite n. 10648 del 2017 hanno temperato il principio, escludendo l’improcedibilità quando la relata risulti nella disponibilità del giudice. La Corte precisa poi che la sanzione non può essere evitata se il documento manca e il fascicolo di ufficio, ancorché richiesto, non sia acquisito, non potendosi dilatare i tempi per una carenza imputabile alla parte (Cass. n. 13751 del 2018).

La Corte sistematizza la disciplina: l’art. 369 cod. proc. civ. non distingue tra deposito della sentenza e deposito della relata; l’improcedibilità è evitabile solo con il deposito successivo entro venti giorni dalla notifica del ricorso; la sanzione non si applica quando il documento sia nella disponibilità del giudice o quando il ricorso sia notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione (Cass. n. 7157 del 2023, Cass. n. 1580 del 2022).

Nel caso concreto la sentenza impugnata risulta pubblicata oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso, che la stessa parte dichiara avvenuta il 14 marzo 2024, e la copia autentica non è stata prodotta neanche dalla controparte rimasta intimata. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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