Payback dispositivi medici adesione definizione agevolata improcedibilità sopravvenuta carenza interesse (TAR Lazio n. 1392 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione del contenzioso sul payback dei dispositivi medici, previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, determina la cessazione della materia del contendere sul piano sostanziale. Sul piano processuale, tuttavia, il venir meno della controversia si traduce in improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il bene della vita concretamente conseguito — il pagamento delle somme dovute in misura ridotta — è diverso da quello cui il ricorso era originariamente indirizzato, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. La declaratoria di improcedibilità consegue alla scelta definitoria della parte ricorrente e comporta la compensazione delle spese.
Il Fatto
La ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato i provvedimenti con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, e con cui sono state adottate le linee guida per l’emanazione dei conseguenti provvedimenti regionali. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato anche gli atti regionali e provinciali applicativi, da ultimo quelli della Regione Emilia-Romagna.
In vista della trattazione nel merito, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback previsto dalla normativa sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della sopravvenuta adesione della ricorrente al meccanismo definitorio introdotto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025. La questione giuridica centrale riguarda la qualificazione processuale di tale sopravvenienza rispetto alle domande originariamente proposte.
Il testo normativo dispone espressamente che il meccanismo determini «la cessazione della materia del contendere», con compensazione delle spese. Il Tribunale non si limita però a recepire la formula legislativa, ma ne verifica la coerenza con la struttura delle domande azionate.
Il Collegio osserva che, fermo restando il venir meno della controversia sul piano sostanziale, dal punto di vista processuale ciò che si determina è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La ragione è individuata nel raffronto tra il bene della vita perseguito e quello ottenuto in via stragiudiziale.
Il bene concretamente conseguito dall’impresa consiste nel pagamento delle somme dovute in misura ridotta. Il bene cui il ricorso era indirizzato consisteva invece nell’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. La divergenza tra i due esiti preclude la declaratoria di cessazione della materia del contendere e impone la pronuncia di improcedibilità.
Il Tribunale dichiara pertanto improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso e i motivi aggiunti, disponendo la compensazione delle spese e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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