Payback dispositivi medici: cessazione della materia per adesione alla definizione agevolata (TAR Lazio n. 1396 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di payback per l’acquisto di dispositivi medici, previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, non integra gli estremi della cessazione della materia del contendere. Essa determina, sul piano processuale, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il bene della vita conseguito dall’impresa — pagamento delle somme in misura ridotta — è diverso da quello cui il ricorso era originariamente indirizzato, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. Il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla parte, comporta l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese.
Il Fatto
La ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato davanti al TAR Lazio il D.M. Salute 6 luglio 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, e il D.M. Salute 6 ottobre 2022, recante le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali attuativi del payback relativi alle medesime annualità.
Con numerosi motivi aggiunti la società ha poi gravato i provvedimenti regionali e provinciali applicativi, che avevano quantificato gli importi a suo carico a titolo di ripiano. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie introdotto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della sopravvenuta adesione della società al meccanismo di definizione agevolata delle controversie sul payback, disciplinato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025.
La questione giuridica affrontata è di natura essenzialmente processuale: stabilire quale sia la qualificazione corretta della vicenda conseguente all’adesione della parte al citato meccanismo. Il testo della legge richiama espressamente la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Tribunale non segue questa qualificazione. Rileva che, in base al tenore letterale della legge, il meccanismo determina effettivamente la cessazione della materia del contendere, ma osserva che, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si produce è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La ragione della diversa qualificazione è indicata nella struttura stessa dell’interesse azionato. Il bene della vita conseguito dalla ricorrente — pagamento delle somme dovute in misura ridotta — è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. L’accoglimento del ricorso avrebbe prodotto un effetto caducatorio, mentre l’adesione alla definizione agevolata produce un effetto satisfattivo di natura diversa.
Ne deriva che il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. Il Collegio ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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