Conversione permesso soggiorno stagionale in lavoro subordinato, ampliamento indici valutativi in sede cautelare (TAR Campania n. 410 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tutela cautelare avverso il diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato può essere accordata quando il giudice, in una valutazione sommaria, ritenga che il nuovo parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro non superi pienamente i rilievi critici già formulati. La documentazione contabile prodotta dal ricorrente può offrire indici di consistenza economico-reddituale che impongono di completare il quadro valutativo prodromico alla conversione, anche rimeditando prassi amministrative sinora invalse. In tale prospettiva, la sussistenza del periculum in mora è ravvisabile anche con riferimento alla sfera degli interessi non meramente patrimoniali del lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui il Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno aveva respinto la pratica di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso e domanda cautelare. Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva già adottato un’ordinanza cautelare, successivamente l’Amministrazione aveva acquisito un nuovo parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La questione giungeva nuovamente in sede cautelare, con ricorso per motivi aggiunti, per la valutazione degli esiti di tale nuovo parere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha ritenuto sussistente il periculum in mora, ancorando tale valutazione alla sfera degli interessi non meramente patrimoniali del dipendente. Il giudice ha quindi superato la verifica del danno grave e irreparabile, valorizzando la natura degli interessi coinvolti nella vicenda della conversione del titolo di soggiorno.
Quanto al fumus boni juris, il Collegio ha osservato che il nuovo parere dell’I.T.L., ad una prima e necessariamente sommaria lettura, non appariva idoneo a superare pienamente e risolutivamente gli spunti critici già offerti con la precedente ordinanza cautelare della Sezione. La valutazione si è pertanto incentrata sulla capacità dell’Amministrazione di motivare adeguatamente il diniego alla luce delle osservazioni del giudice.
Il Tribunale ha quindi valorizzato la documentazione contabile prodotta, dalla quale ha ritenuto di poter estrapolare indici di consistenza economico-reddituale suscettibili di completare il quadro valutativo necessario per la conversione del rapporto di lavoro. Tale completamento, ad avviso del Collegio, avrebbe dovuto avvenire eventualmente rimeditando le prassi amministrative sinora invalse nell’esame di queste istanze.
La valutazione prognostica del Collegio si è orientata, pertanto, a verificare la sostenibilità del rapporto di lavoro in un’ottica dinamica e non meramente statica. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’atto gravato e fissando l’udienza pubblica di merito al 6 aprile 2027, con compensazione delle spese di fase.
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Nota della Redazione
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