Payback dispositivi medici: atti regionali devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 8202 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per gli anni 2015-2018, non lede l’affidamento né la libertà di iniziativa economica, essendo il relativo obbligo di ripiano noto alle imprese sin dall’entrata in vigore della disciplina, che ne fissava preventivamente presupposti, misura e soggetti. Gli atti regionali che danno attuazione al ripiano, approvando l’elenco delle aziende fornitrici e quantificando gli importi dovuti, costituiscono esercizio di attività interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità: la controversia relativa alla loro impugnazione, riguardando un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre restano devolute al giudice amministrativo le censure avverso i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio la determinazione della Regione Sardegna che, applicando il meccanismo del c.d. payback, le richiedeva il pagamento di una somma per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018. Il ricorso era esteso ai decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, di certificazione dello sforamento e di adozione delle linee guida, nonché all’accordo Stato-Regioni del 2019 e alla normativa di riferimento. La società deduceva vizi propri e derivati degli atti, contestando in particolare la retroattività della fissazione dei tetti di spesa e la lesione dell’affidamento ingenerato dalle procedure di gara svoltesi prima della quantificazione degli oneri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ha escluso la fondatezza delle censure rivolte agli atti statali. La disciplina del payback, sostiene il TAR, era già conoscibile dalle imprese fin dal 2015, essendo predeterminati per legge i soggetti obbligati, la misura del concorso e le modalità di calcolo: la successiva determinazione dei tetti regionali, avvenuta nel 2019 nella stessa misura di quello nazionale, non ha introdotto elementi di novità tali da integrare una lesione dell’affidamento o una illegittima applicazione retroattiva.
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Quanto alla dedotta alterazione delle procedure di gara, il giudice amministrativo osserva come il ripiano operi ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori, senza incidere sull’entità delle forniture o sul prezzo dei prodotti, e come sia rimasta indimostrata una eccessiva compressione dei margini di utile delle imprese. Il ricorso principale è pertanto rigettato nel merito.
Diversamente, i motivi aggiunti avverso gli atti regionali di applicazione del ripiano sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. L’attività demandata alle regioni, consistente nella verifica contabile, nella formazione dell’elenco delle aziende e nella quantificazione delle quote, è interamente vincolata e priva di margini discrezionali: essa non implica una spendita di potere autoritativo ma si limita a dare esecuzione a presupposti già definiti dalla legge e dai decreti ministeriali, instaurando un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa.
La situazione giuridica vantata dalla società, aggiunge il TAR, ha natura di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, sicché la relativa controversia, vertendo sulla corretta determinazione del quantum debeatur, spetta alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge. Le spese di lite sono integralmente compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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