Emersione: rileva il decesso del datore, non il ritardo del patronato (TAR Lombardia n. 3660 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, la data di trasmissione telematica dell’istanza da parte del patronato, e l’eventuale ritardo a esso imputabile, sono irrilevanti ai fini della definizione del procedimento. Decisivo è invece il decesso del datore di lavoro, che rende impossibile l’avvio del rapporto oggetto di regolarizzazione. A tale evenienza non consegue il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché la procedura di emersione non si è perfezionata positivamente: solo la cessazione di un rapporto già in essere, per causa sopravvenuta indipendente dalla volontà del lavoratore, può giustificarlo. La tardività della notificazione del provvedimento all’avvocato presso cui il ricorrente aveva eletto domicilio determina l’irricevibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato tramite patronato un’istanza di emersione dal lavoro irregolare in favore di un datore di lavoro. L’istanza veniva inoltrata telematicamente quando il datore era però già deceduto. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano rigettava la domanda con decreto, sul rilievo dell’avvenuto decesso del datore di lavoro.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 21-bis legge n. 241/1990, l’irrilevanza della data di trasmissione dell’istanza da parte del patronato, la validità degli atti del mandatario compiuti prima di conoscere l’estinzione del mandato ex art. 1729 cod. civ., e la spettanza del permesso di soggiorno per attesa occupazione. In via subordinata sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 legge n. 152/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa erariale. L’Amministrazione aveva notificato il provvedimento impugnato all’avvocato presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio, e che aveva partecipato al procedimento presentando le osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Il ricorso risulta perciò notificato oltre il termine e va dichiarato irricevibile.

Nel merito, i motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. Il Tribunale ritiene irrilevante la data di trasmissione dell’istanza da parte del patronato, così come l’eventuale ritardo a esso imputabile. Ciò che conta è invece il decesso del datore di lavoro e, di conseguenza, l’impossibilità di avviare il rapporto oggetto della regolarizzazione.

Quanto alla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, il Collegio richiama la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, 24.2.2025, n. 1589), secondo cui presupposto della concessione è che la procedura di emersione si sia perfezionata positivamente. Solo la cessazione di un rapporto lavorativo in essere, per evento sopravvenuto nelle more della procedura e indipendente dalla volontà del lavoratore, può dar luogo al titolo di soggiorno.

Ne deriva la declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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