Estinzione payback dispositivi medici e improcedibilità per carenza d’interesse (TAR Lazio n. 8200 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione agevolata previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, mediante il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, comporta l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Il giudice amministrativo, a fronte di tale adesione, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, e non la cessazione della materia del contendere, atteso che il meccanismo agevolato consente il conseguimento di un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito con l’impugnativa.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici, successivamente mutata in Healco S.r.l., impugnava dinanzi al TAR Lazio i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché i conseguenti provvedimenti regionali e delle aziende sanitarie di Abruzzo, Marche e Molise che quantificavano la quota di ripiano a suo carico. La ricorrente contestava la legittimità del meccanismo del c.d. payback, chiedendone l’annullamento, previa rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di Giustizia UE.
Nelle more del giudizio, la società aderiva alla definizione agevolata introdotta dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, provvedendo al pagamento del 25% di quanto originariamente addebitato con riferimento a tutte le Regioni che avevano adottato i provvedimenti contestati, e chiedeva al Tribunale di accertare l’estinzione della propria obbligazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, richiamato il contenuto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, rileva che tale disposizione qualifica l’integrale versamento della quota ridotta del 25% come causa di estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, con preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi.
Il Collegio osserva che l’incontestata affermazione della ricorrente di aver aderito al meccanismo agevolato — ancorché non seguita dal deposito della documentazione da parte di tutte le Regioni resistenti, onere pur previsto dalla norma — è idonea a determinare il venir meno del potere del Tribunale di pronunciarsi nel merito del ricorso, nonché di pronunciarsi nelle forme del mero accertamento dei rapporti tra le parti.
La Corte distingue, con particolare rigore, l’istituto della cessazione della materia del contendere dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, optando per la seconda. Tale scelta è motivata dalla natura del bene della vita conseguito dalla ricorrente: l’estinzione dell’obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta, diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento.
Conseguentemente, il Tribunale prende atto del mutamento di denominazione sociale della ricorrente e dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese di lite in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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