Il payback sui dispositivi medici è misura legittima e gli atti regionali di ripiano vanno impugnati davanti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 12198 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, di cui all’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, come applicabile per gli anni 2015-2018, è misura ragionevole e proporzionata, coerente con la finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e rispettosa della riserva di legge relativa di cui all’art. 23 Cost., come qualificato dalla Corte costituzionale n. 140 del 2024. Gli atti regionali e provinciali di ripiano costituiscono esercizio di attività integralmente vincolata e meramente ricognitiva, priva di margini di discrezionalità; l’impugnazione dei medesimi, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, deve essere proposta dinanzi al giudice ordinario ai sensi della giurisprudenza di legittimità sul riparto di giurisdizione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nella distribuzione di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti statali e regionali concernenti il meccanismo del c.d. payback, chiedendone l’annullamento previa remissione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell’Unione europea. In particolare, ha contestato il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e le linee guida ministeriali, nonché i provvedimenti con cui la Regione Umbria ha approvato l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e gli importi dovuti. Con successivi motivi aggiunti, ha impugnato atti analoghi adottati dalle Regioni Toscana e Veneto e la determinazione direttoriale regionale del 22 agosto 2025.
Le amministrazioni statali si sono costituite in giudizio, eccependo l’infondatezza del ricorso rispetto agli atti statali e l’inammissibilità per difetto di giurisdizione avverso quelli regionali. La ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla misura deflattiva del 48 per cento, ma ha ribadito l’interesse alla coltivazione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che la disciplina del payback, introdotta dall’art. 17 del d.l. n. 98/2011 e successivamente modificata dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, è rimasta inattuata per lungo tempo e solo con il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 è stata data concreta esecuzione alla certificazione del superamento del tetto di spesa per il quadriennio 2015-2018, sulla base dei dati risultanti dalla voce BA0210 del modello CE.
Quanto alle censure di illegittimità costituzionale ed eurounitaria, il Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha dichiarato non fondate le questioni relative alla lesione dell’art. 41 Cost., alla violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e al principio di irretroattività. La Consulta ha qualificato il payback come contributo solidaristico, ragionevole e proporzionato, in quanto le imprese fornitrici erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del meccanismo di tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento.
Con riferimento agli atti statali, il TAR ha ritenuto le censure infondate, evidenziando che il sistema del payback era noto sin dall’entrata in vigore della disciplina e che le imprese avrebbero dovuto orientare i propri comportamenti secondo ordinaria diligenza, considerando l’alea contrattuale insita nella fornitura di dispositivi medici in eccesso rispetto al tetto di spesa, già fissato nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
In relazione agli atti regionali, il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le attività demandate alle Regioni e alle Province autonome dall’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 sono di carattere meramente attuativo-esecutivo, prive di qualsivoglia margine di discrezionalità: esse si sostanziano nella verifica tecnico-contabile del fatturato e nella ricognizione delle fatture, senza alcuna spendita di potere autoritativo. Ne consegue l’instaurazione di un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, in cui la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, con conseguente applicazione dei principi della Cassazione a Sezioni Unite in tema di attività vincolata e riparto di giurisdizione.
Infine, in ordine alla misura deflattiva di cui all’art. 7 del d.l. n. 95/2025, il Tribunale ha escluso la non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità, trattandosi di meccanismo di definizione agevolata di un debito speciale, liberamente accessibile e coerente con i parametri costituzionali, senza imposizione di obblighi di rinuncia all’azione giurisdizionale.
Nota della Redazione
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