Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Lazio n. 12197 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sempre che non vi siano repliche o diverse richieste delle altre parti.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e le successive linee guida, nonché la determinazione regionale abruzzese di ripiano del superamento del tetto e le delibere delle ASL territorialmente competenti.
Con ordinanza del 19 settembre 2023, il giudice amministrativo ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 aprile 2026, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso, chiedendo che fosse dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso da Consiglio di Stato, Sez. III, 8 febbraio 2023, n. 1418, secondo cui l’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione impedisce al giudice di decidere la controversia nel merito. Il giudice non può infatti procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
Il tribunale evidenzia che, nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, la parte conserva sino alla trattenuta in decisione della causa la piena disponibilità dell’azione. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina pertanto una pronuncia di rito, che accerta il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio.
Alla luce di tali principi, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo la dichiarazione resa dalla ricorrente vincolante e non sindacabile nel merito. La natura processuale della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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